Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1840 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia è legittima e può riguardare un dirigente della stessa amministrazione debitrice, la cui attività si considera rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di ogni compenso. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario, accogliendo il ricorso e pronunciando in contumacia del Ministero, ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024.

Il titolo aveva condannato il Ministero a erogare complessivamente euro 1.500,00 mediante emissione di buoni elettronici di pari valore nominale. Non essendo stata data esecuzione, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, ha constatato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione versata in atti. Sotto il secondo, ha rilevato l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata data prova.

Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero è stato condannato a provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze accertate. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, la decisione ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

La questione centrale affrontata riguarda il compenso del commissario. Il Collegio ha escluso che spetti alcun emolumento, rilevando che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il percorso è confortato da una pluralità di precedenti conformi richiamati in motivazione.

Il giudice ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha imposto il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura telematica P.A.T., con l’apposito modulo, e ha segnalato che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

Sulle spese, liquidate seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., il Collegio ha fatto riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, liquidando l’importo in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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