Qualificazione degli impianti idroelettrici tra acqua fluente e bacino (Cons. Stato n. 6278 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alle fonti rinnovabili, la classificazione degli impianti idroelettrici tra la tipologia ad acqua fluente e quella a bacino o serbatoio dipende dall’effettiva capacità del produttore di conservare l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019. Tale criterio non è escluso dal permanere del criterio della durata di riempimento dell’invaso, richiamato dalle Procedure applicative del GSE, che resta applicabile per effetto dell’art. 21 del D.M. 4 luglio 2019 e dell’art. 26 del D.M. 23 giugno 2016. Rileva la capacità tecnica di conservazione, non la sua convenienza economica o la sua concreta utilizzazione. Le valutazioni tecniche introdotte solo dopo la conclusione del procedimento non possono fondare una diversa qualificazione dell’impianto.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica presentava nel marzo 2020, ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, istanza di accesso ai meccanismi di incentivazione per un impianto idroelettrico alimentato da fonte idraulica, dichiarandone la natura ad acqua fluente. Il Gestore dei Servizi Energetici, all’esito dell’istruttoria, comunicava un preavviso di accoglimento parziale, riqualificando l’impianto come idraulica a bacino o a serbatoio, in ragione della presenza di una vasca di carico con durata di riempimento superiore alle due ore.

Con provvedimento definitivo del gennaio 2022 il Gestore confermava l’accesso all’incentivazione, ma con la tariffa inferiore propria degli impianti a bacino. Il consorzio impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 22 del D.M. 4 luglio 2019, vizi di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, chiedendo anche una verificazione o una consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il collegio ricostruisce l’unitario ragionamento del primo giudice, incentrato sull’indagine circa la capacità del produttore di conservare l’apporto idrico per l’utilizzo differito. L’appellante tenta di scindere tale ragionamento in tre argomenti separati, ma il criterio discretivo resta uno solo e conduce alla qualificazione dell’impianto come a bacino o serbatoio.

La Corte valorizza il tenore letterale dell’art. 22, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019, secondo cui gli impianti si classificano in base all’effettiva capacità di conservare l’acqua. La stessa perizia di parte dell’appellante ammette che, tramite manovre di apertura e chiusura, è possibile trattenere l’acqua per utilizzarla in modo differito. Il carattere poco pratico o antieconomico della conservazione non esclude la capacità tecnica di attuarla, che dipende da una scelta imprenditoriale.

Il collegio precisa che il criterio dell’art. 22 non abroga quello della durata di riempimento dell’invaso. L’art. 21 del D.M. 4 luglio 2019 richiama espressamente l’art. 26 del D.M. 23 giugno 2016, mantenendo ferme le Procedure applicative del GSE del 15 luglio 2016, che al par. 1.3.4 fissano il limite delle due ore per gli impianti ad acqua fluente. Nel caso concreto la durata di riempimento risultava superiore, in base alle stesse dichiarazioni contenute nella relazione descrittiva dell’impianto.

Quanto al quadro autorizzatorio, il disciplinare di concessione non qualifica la tipologia dell’impianto idroelettrico, limitandosi ad assentire l’uso dell’acqua. La Corte rileva altresì l’irrilevanza delle relazioni tecniche prodotte dopo la conclusione del procedimento: tali caratteristiche andavano introdotte in fase istruttoria e non a provvedimento ormai adottato.

Infine, il collegio esclude la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le osservazioni procedimentali del consorzio sono state valutate dal Gestore. L’obbligo di esame non impone un’analitica confutazione quando le opposte tesi siano chiare. La VIA regionale non contiene alcun riferimento alla tipologia dell’impianto e non è idonea a qualificarlo. La richiesta di verificazione o CTU è respinta, perché la questione attiene alla qualificazione giuridica e non all’accertamento di caratteristiche tecniche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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