La sospensione giurisdizionale del diniego mantiene pendente l’istanza di riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 10470 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di riconoscimento del titolo estero per il sostegno didattico, il cui provvedimento di diniego sia stato sospeso in sede cautelare e successivamente annullato dal giudice amministrativo, non può ritenersi definitivamente chiusa. Ne consegue che l’interessato conserva il diritto di presentare la rinuncia all’istanza, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 106/2024 e dell’art. 5 del decreto interministeriale n. 77/2025, per partecipare ai percorsi di specializzazione attivati dalle università. La pendenza dell’istanza va valutata con riguardo all’effetto conformativo derivante dalla pronuncia giurisdizionale di annullamento, che ripristina la situazione processuale antecedente al diniego.
Il Fatto
La ricorrente, già destinataria di un diniego di riconoscimento del titolo estero conseguito per il sostegno, antecedente al 1° giugno 2024, impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio. Il Tribunale, con ordinanza n. 1856 del 10 maggio 2024, ne disponeva la sospensione e, con successiva sentenza n. 22412/2024, lo annullava. A seguito dell’annullamento, la ricorrente presentava istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento, al fine di accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno indetti dal decreto interministeriale n. 77/2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito respingeva la richiesta, ritenendo l’istanza ormai definita dal provvedimento di rigetto adottato prima del 1° giugno 2024, così escludendo la possibilità di rinunciarvi e di partecipare ai percorsi universitari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nell’accogliere il ricorso, ha osservato come il provvedimento di diniego fosse stato dapprima sospeso in sede cautelare e poi annullato con sentenza passata in giudicato. Tale sequenza procedimentale e giurisdizionale comporta che l’istanza di riconoscimento non possa considerarsi chiusa in via definitiva, dovendo invece ritenersi pendente alla data di entrata in vigore della disciplina recata dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla legge n. 106/2024.
La circostanza che il rigetto fosse stato adottato in data antecedente al 1° giugno 2024 non assume rilievo ostativo, poiché l’effetto demolitorio della sentenza di annullamento ha eliminato ex tunc l’atto impugnato, ripristinando la situazione giuridica precedente. L’Amministrazione, pertanto, non poteva fondare il diniego alla rinuncia sulla mera esistenza cronologica di un provvedimento negativo, ormai privato di efficacia dalla pronuncia giurisdizionale.
La Sezione ha richiamato, a sostegno della soluzione, i propri precedenti conformi di cui alle sentenze nn. 6095/2026 e 9568/2026, confermando l’orientamento per cui la sospensione giurisdizionale del diniego mantiene in vita la domanda di riconoscimento, consentendo all’interessato di esercitare le opzioni previste dalla normativa sopravvenuta. Il Collegio ha, quindi, accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego del 9 luglio 2025 e gli atti connessi, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.