Il GSE non può rigettare la RVC per obblighi documentali non previsti (Cons. Stato n. 6280 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta è illegittimo. Al Gestore dei Servizi Energetici spetta il potere di controllo e di richiesta di integrazioni istruttorie; tale potere, per essere correttamente esercitato, presuppone però la preventiva predeterminazione, a mezzo della regolamentazione tecnica di competenza, del tipo di documento che il richiedente è tenuto ad acquisire e conservare. In difetto, il rigetto della richiesta di verifica e certificazione è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e con il divieto di un esito a sorpresa, ledendo i canoni di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla Richiesta di Verifica e Certificazione presentata da una società di consulenza per un intervento di efficientamento energetico consistente nella sostituzione degli infissi di una struttura alberghiera. Il GSE, con provvedimento del 5 marzo 2018, rigettava l’istanza ravvisando la mancata dimostrazione del divieto di cumulo con la detrazione fiscale del 65%. La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 4165/2025, ritenendo che la documentazione utile fosse stata prodotta solo in sede di autotutela.
Proposto appello, la società censurava la decisione deducendo violazione del d.m. 28 dicembre 2012, delle Linee Guida e dei principi di collaborazione e buona fede. Il GSE resisteva sostenendo l’inidoneità della documentazione allegata in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame muovendo da alcuni dati pacifici. In sede istruttoria la società aveva depositato, dietro richiesta di integrazioni, una revisione della RVC corredata da relazione tecnica, fatture, documentazione fotografica e dalla indicazione della pratica ENEA relativa ai soli interventi effettivamente esclusi dal computo. Nonostante ciò, il Gestore si era determinato per il rigetto, senza chiarire le ragioni dell’inadeguatezza della documentazione trasmessa.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della Sezione secondo cui il GSE dispone certamente del potere di controllo e di richiesta di integrazioni documentali, ma non è legittimo il diniego fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta. Né l’art. 13 della delibera EEN 9/11, né l’art. 10 del d.m. 28 dicembre 2012 enucleano con adeguata specificità i documenti la cui mancanza è posta a fondamento del rigetto.
Rileva, inoltre, la Corte che l’onere di dimostrare il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi non era espressamente previsto a carico della società che curava le rendicontazioni, configurandosi come aggravio non previsto da disposizioni normative. A fronte della copiosa documentazione trasmessa, era onere del Gestore procedere a un supplemento istruttorio o quantomeno specificare le ragioni dell’inadeguatezza della medesima.
Da qui la riforma della sentenza appellata: il diniego è annullato e al Gestore compete rinnovare l’esercizio del potere alla luce del dictum giudiziale. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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