Incentivi certificati bianchi: illegittimo l’annullamento per documenti non previsti (Cons. Stato n. 6186 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi ai certificati bianchi, il Gestore dei Servizi Energetici non può annullare d’ufficio l’ammissione a un progetto fondando il provvedimento sulla mancata produzione o conservazione di documenti che la normativa vigente al momento della presentazione della domanda non imponeva. I controlli sulla conformità dei progetti, ai sensi dell’art. 14 della delibera EEN 9/11, devono svolgersi a campione, in contraddittorio e con riferimento alla singola richiesta di verifica e certificazione, non all’intera attività dell’operatore. Il generale obbligo di conservazione documentale di cui all’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 non legittima richieste istruttorie prive di base normativa e la relativa violazione non può fondare l’annullamento d’ufficio.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle fonti rinnovabili ha presentato al GSE, tra il 2016 e il 2017, numerose Richieste di Verifica e Certificazione relative a progetti di efficienza energetica, accolte con espressa riserva di controllo. Nel febbraio 2018 il Gestore ha avviato un procedimento di annullamento d’ufficio di alcune di tali richieste, chiedendo un’integrazione documentale.
Concesso un breve differimento, il GSE ha poi annullato l’accoglimento delle richieste, disposto la sospensione dell’emissione dei titoli di efficienza energetica e richiesto la restituzione degli incentivi già erogati. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, esamina direttamente il motivo relativo alla pretesa autoresponsabilità dell’operatore. La sentenza di primo grado aveva ravvisato in capo all’istante un onere di conservazione e produzione della documentazione idonea a riscontrare le dichiarazioni rese nella rendicontazione.
La Sezione ritiene la censura fondata, in coerenza con il proprio orientamento più recente (Cons. Stato, sez. II, n. 2764 del 2026, n. 1354 del 2026, n. 1218 del 2026, n. 4176 del 2025). Non è in discussione il potere del GSE di svolgere approfondimenti istruttori e di chiedere integrazioni utili. È però illegittimo il diniego fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della domanda, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede.
La Corte ricostruisce il quadro regolatorio. L’art. 14 della delibera EEN 9/11 impone che le verifiche sulla conformità dei progetti avvengano mediante controlli a campione, definiti come verifica puntuale su un campione selezionato di progetti. I controlli devono quindi svolgersi in conformità ai principi della legge n. 241/1990, con equità e in contraddittorio, sulla singola richiesta e non sull’intera attività del soggetto istante.
Ne deriva che l’attività di accertamento non può tramutarsi in un controllo generale sul complesso delle attività dell’operatore. Per i progetti standardizzati, l’istante è tenuta a conservare soltanto la documentazione idonea a riscontrare quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione. L’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 non legittima richieste di documenti privi di riscontro normativo.
Risulta pertanto illegittimo l’annullamento d’ufficio basato sulla mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non era prevista all’epoca della presentazione dei progetti. Gli ulteriori profili di censura restano assorbiti. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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