Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Abruzzo n. 497 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando sia formato il giudicato sulla condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro e sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, applicabile al procedimento con i necessari adattamenti. Ai fini dell’ottemperanza non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente. L’amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Accertata la mancata ottemperanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati nella decisione.

Il titolo era rimasto ineseguito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato davanti al TAR Abruzzo, chiedendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito fosse condannato a dare esecuzione alla sentenza, con la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro processuale muovendo dall’art. 74 cod. proc. amm., che consente la decisione in forma semplificata nei casi di manifesta fondatezza del ricorso, con motivazione riducibile al punto di fatto o di diritto risolutivo o a un precedente conforme. Ravvisata la serialità della questione, il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento e vi ha integralmente rinviato.

Sul piano della procedibilità, il Collegio ha verificato la presenza del titolo rappresentato dalla sentenza del giudice del lavoro e la mancata ottemperanza, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha ricordato che tale norma, pur calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile all’ottemperanza dalla giurisprudenza amministrativa, con gli adattamenti necessari.

L’adattamento decisivo riguarda la formula esecutiva. Poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude che ai fini del giudizio di ottemperanza sia necessaria l’apposizione della formula, l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione deducendo la mancanza della spedizione in forma esecutiva del titolo.

Il Collegio ha poi respinto la difesa fondata sulla competenza di altro organo ministeriale. In base all’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ove ne abbia la competenza, oppure trasmette gli atti all’organo competente: l’ente intimato non può quindi addurre la competenza altrui per giustificare la propria inottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero deve eseguire la sentenza con le modalità indicate: le somme accertate, relative al bonus carta docenti, vanno accreditate sul conto carta elettronica del docente ai fini dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con spettanze a carico dell’amministrazione soccombente e liquidazione con separato decreto. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto del contenuto importo e della produzione di interessi sul titolo. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *