Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea alla sentenza del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 137 dell’11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia spontaneamente eseguito integralmente la sentenza passata in giudicato, eliminando l’interesse della parte ricorrente alla decisione. L’accoglimento della domanda di ottemperanza non richiede, in tal caso, l’accertamento della fondatezza della pretesa originaria, essendo sufficiente la verifica dell’avvenuto adempimento. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che abbia ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, per un importo di euro 3.902,49 oltre interessi legali, come da sentenza n. 335/2024, passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, ha rilevato che l’amministrazione intimata aveva ottemperato alla sentenza nelle more del giudizio, provvedendo al pagamento delle somme dovute. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’interesse della ricorrente all’ottenimento del bene della vita fosse venuto meno per effetto dell’adempimento spontaneo. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, prescinde da una pronuncia sul merito della pretesa: l’esame del giudice si concentra unicamente sulla sopravvenuta satisfattività della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Il Collegio ha, altresì, condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La soccombenza è stata correlata alla circostanza che l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, rendendo necessaria l’attivazione del rimedio giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice del lavoro.
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Nota della Redazione
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