Decadenza dagli incentivi per mancata produzione di documenti non previsti (Cons. Stato n. 6185 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili è illegittima quando si fonda esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta. Il potere di controllo del Gestore dei Servizi Energetici incontra il limite dell’art. 14 della delibera EEN 9/11, che impone verifiche a campione, equitative e in contraddittorio, riferite al singolo progetto e non all’intera attività dell’operatore. L’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 non legittima richieste documentali prive di riscontro normativo né consente che l’accertamento si tramuti in un controllo generico e generalizzato.

Il Fatto

Una società di servizi energetici, tra il 2016 e il 2017, ha presentato al Gestore dei Servizi Energetici una serie di Richieste di Verifica e Certificazione (RVC), accolte con espressa riserva di successivi controlli. Nel febbraio 2018 il Gestore ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio di cinquantatré RVC, chiedendo integrazioni documentali.

Dopo una proroga di trenta giorni e la sospensione dell’emissione dei TEE, il Gestore ha disposto l’annullamento delle RVC e chiesto la restituzione degli incentivi, quantificati in oltre quattrocentomila euro. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso, respingendolo nel resto. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha esaminato la seconda censura, relativa all’asserita violazione dell’obbligo di conservazione documentale posto a carico dell’operatore. La doglianza è stata ritenuta fondata alla stregua dell’orientamento più recente della sezione.

Non è in discussione il potere del Gestore di svolgere approfondimenti istruttori e di chiedere integrazioni utili all’accertamento dei presupposti per l’erogazione degli incentivi. È però illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, perché tale pretesa contrasta con i principi di collaborazione e buona fede.

L’art. 14 della delibera EEN 9/11 stabilisce che le verifiche sulla conformità dei progetti debbano svolgersi attraverso controlli a campione, definiti dall’art. 1 della medesima delibera come attività puntuale su un campione selezionato di progetti. Ne deriva che i controlli vanno effettuati in conformità ai principi della legge n. 241/1990, con equità e in contraddittorio, sulla singola richiesta e non sull’intera attività dell’istante.

L’attività di accertamento non può quindi tramutarsi in uno strumento di massivo e invasivo controllo generico e generalizzato. Nei progetti standardizzati, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della delibera EEN 9/11, l’istante è tenuta a conservare soltanto la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione.

Pertanto è illegittima la comminatoria di decadenza fondata sulla mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non era prevista dalle norme vigenti all’epoca della presentazione dei progetti. L’appello è stato accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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