Cumulo orizzontale dei requisiti tra consorziate esecutrici nel consorzio stabile (C.G.A.R.S. n. 207 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, per gli appalti di lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara i requisiti di qualificazione sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avvalimento. La locuzione “in proprio” non impone che ciascuna consorziata possieda per intero il requisito richiesto: essa esclude il cumulo verticale tra il consorzio e le consorziate non esecutrici, ma ammette il cumulo orizzontale tra le sole consorziate designate come esecutrici. L’interpretazione letterale dell’art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 — che usa il plurale “consorziate indicate in sede di gara” — è confermata dal criterio sistematico, in coerenza con i principi di massima partecipazione, proporzionalità e risultato di cui agli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 36/2023. Il diniego del cumulo tra consorziate esecutrici determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli operatori riuniti in R.T.I. o in consorzio ordinario.
Il Fatto
Una stazione appaltante approvava un accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria, da aggiudicarsi con procedura aperta e criterio del minor prezzo. La categoria prevalente era la OG3, classifica IV; le categorie scorporabili OS10 e OS12-A erano previste come subappaltabili, con la precisazione, nelle note del disciplinare, che il concorrente privo di qualificazione nelle specialistiche doveva coprire l’intero appalto con la categoria prevalente.
All’esito della gara risultava prima classificata una società consortile, che indicava quali consorziate esecutrici due società qualificate in OG3 rispettivamente in classifica III-bis e I, subappaltando le opere specialistiche. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, sostenendo l’insufficienza della qualificazione delle consorziate esecutrici. Il TAR rigettava il ricorso; la soccombente appellava.
La Motivazione della Corte
Il tema attiene al possesso dei requisiti di partecipazione. Il consorzio ricorrente aveva indicato due consorziate esecutrici e aveva ritenuto soddisfatto il requisito della categoria prevalente in virtù della somma delle rispettive qualificazioni. L’appellante sosteneva che il cumulo dei requisiti tra consorziate esecutrici non fosse consentito, dovendo ciascuna possedere il requisito in proprio.
Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023. Il plurale riferito alle “consorziate indicate in sede di gara” induce a ritenere che l’espressione “in proprio” riguardi l’insieme delle imprese designate per l’esecuzione e non ciascuna di esse separatamente. Ove il legislatore avesse voluto imporre il possesso individuale, avrebbe usato una formula diversa. La norma, dunque, esclude il cumulo verticale tra consorzio e consorziate non esecutrici, ma non vieta il cumulo orizzontale tra le esecutrici.
L’interpretazione è confermata dal criterio sistematico, orientato ai principi di massima partecipazione e proporzionalità. In presenza di dubbi ermeneutici va preferita la soluzione che amplia la platea dei concorrenti, in coerenza con l’art. 3 d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante aveva del resto dichiarato, nel disciplinare, di voler assicurare la partecipazione delle piccole e medie imprese mediante lotto unico.
Il Collegio valorizza poi il principio del risultato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 9812 del 2023 e n. 2866 del 2024) e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 2024 e n. 77 del 2025), si afferma che tale principio orienta l’azione amministrativa e costituisce criterio interpretativo per i casi dubbi. Esso non amplia il sindacato del giudice, ma valorizza la discrezionalità dell’amministrazione nel perseguire l’interesse pubblico. Nella specie non emergono ragioni ostative al cumulo, avendo gli operatori selezionati le abilitazioni necessarie per la piena esecuzione della prestazione.
Un ulteriore argomento è tratto dall’ammissibilità dell’avvalimento prevista dalla stessa lett. c): se la consorziata esecutrice può avvalersi dei requisiti di un’impresa esterna, a maggior ragione deve ritenersi consentito il cumulo con quelli di altra consorziata esecutrice. In concreto, applicato l’incremento del quinto solo alla consorziata titolare di classifica III-bis (abilitata a lavori per € 1.800.000,00) e sommati i € 258.000,00 dell’altra, il consorzio dispone di una qualificazione complessiva di € 2.058.000,00, superiore all’importo a base di gara. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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