La revoca della gara prevale sull’annullamento d’ufficio: spetta solo l’indennizzo per l’aggiudicatario (TAR Abruzzo n. 209 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un provvedimento di autotutela decisoria prescinde dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione e si ricava dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti. La revoca di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, e non l’annullamento d’ufficio ex art. 21-novies, ricorre quando l’amministrazione, per sopravvenute esigenze finanziarie e organizzative, muta la propria strategia di approvvigionamento. La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce valida ragione per la revoca dell’affidamento, purché la discrezionalità sia esercitata nei limiti della ragionevolezza e del corretto accertamento dei presupposti. All’aggiudicatario, in caso di revoca legittima, spetta esclusivamente l’indennizzo parametrato al solo danno emergente, da provarsi secondo l’ordinario riparto onusale. Il termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto è ordinatorio e la mancata stipulazione non integra violazione del principio di buona fede.
Il Fatto
L’AREACOM, dopo l’aggiudicazione definitiva del lotto 1 a favore dell’operatore economico ricorrente, ha dapprima sospeso l’efficacia del provvedimento e, successivamente, ha annullato in autotutela l’intera procedura di gara, ravvisando sopravvenute esigenze di contenimento della spesa sanitaria regionale. L’aggiudicatario ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. In via subordinata, ha domandato l’indennizzo da revoca legittima ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di ne bis in idem, rilevando che il giudizio verte su domande relative all’annullamento in autotutela della gara, atto successivo e distinto dalla sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, già oggetto di separato giudizio, con motivi sostanzialmente diversi e non ancora esercitando il potere di autotutela al momento della sospensione.
Nel merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come revoca e non come annullamento d’ufficio. La motivazione dell’atto, incentrata su esigenze sopravvenute di revisione della strategia di gara e di riduzione della spesa, è risultata dirimente. Ne discende l’infondatezza delle censure basate sui presupposti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990.
Quanto alla legittimità della revoca, il Tribunale ha ritenuto che la sopravvenuta esigenza di riduzione della spesa sanitaria costituisca valido presupposto, essendo emersa solo dopo l’aggiudicazione. La scelta di rivedere la strategia di gara è stata giudicata ragionevole, non ravvisandosi evidenti profili di irragionevolezza nei dati e nei raffronti operati dall’amministrazione. Il vizio di sviamento di potere non è stato provato dal ricorrente, gravato dal relativo onere probatorio.
Il TAR ha escluso la violazione del principio di buona fede e la lesione dell’affidamento, considerato il comportamento corretto e tempestivo dell’amministrazione. Ha altresì richiamato il principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, affermando che la tempestiva decisione di revoca, in caso di carenza di risorse finanziarie, tutela l’affidamento evitando una prolungata incertezza.
Accolta la domanda subordinata, l’indennizzo da revoca legittima è stato limitato al danno emergente documentato: premi per le polizze fideiussorie, contributo ANAC e imposta di bollo. Non sono state invece riconosciute le spese non provate, come quelle relative al sopralluogo e all’organizzazione dei fattori produttivi. L’indennizzo è stato qualificato come debito di valore, con rivalutazione ISTAT dalla data della revoca e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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