Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione dal servizio a domanda (TAR Campania n. 2067 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale appartenente a tutte le Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è stabilito a pena di decadenza, essendo funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto anagrafico e contributivo.
Il Fatto
Alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri, collocati in congedo a domanda con un’anzianità contributiva superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 55 anni, hanno agito nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio. L’Istituto aveva erogato il TFS senza applicare la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali.
Dopo aver inutilmente richiesto all’ente previdenziale la rideterminazione dell’importo mediante il computo del beneficio, i ricorrenti hanno proposto ricorso, chiedendo anche interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS si è costituito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei requisiti e contestando la spettanza del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce all’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato in materia di attribuzione dei sei scatti stipendiali, riconoscendo il beneficio agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’evoluzione normativa: l’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987 aveva esteso il beneficio ai sottufficiali delle Forze armate nel solo caso di cessazione per età, inabilità o decesso, con esclusione della cessazione a domanda. Tale disciplina deve però ritenersi abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, senza reviviscenza della norma precedente.
Ne consegue che l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tiene ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, che nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza ha esteso l’istituto dei sei scatti al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6 bis, comma 2, riconosce il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, sicché anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che pure menziona i sei scatti per chi cessa a domanda previo pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio precisa infine che l’inosservanza del termine del 30 giugno non comporta decadenza, essendo il termine funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Accertata la sussistenza dei requisiti, il ricorso è accolto quanto al diritto al beneficio e agli interessi legali. È invece negata la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza dell’INPS.
Nota della Redazione
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