Commissario ad acta gratuito per dirigente ministeriale nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1159 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza riconoscergli alcun compenso. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è suscettibile di applicazione analogica alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’attività del dirigente nominato rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con quel titolo il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando l’amministrazione al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. La parte ricorrente ha depositato una nota il 1 aprile 2026, non presa in considerazione dal Collegio perché tardiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio esclude il compenso per il commissario, nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente, perché tale attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicazione analogica alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, citando in senso conforme TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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