Sanzione paesaggistica non trasmissibile agli eredi dell’autore dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 194 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La somma dovuta ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, in caso di accertata compatibilità paesaggistica dell’intervento abusivo, ha natura sanzionatoria e non risarcitoria. Essa è ricollegata a una violazione meramente formale e prescinde dall’esistenza di un danno ingiusto risarcibile. Ne deriva, per il richiamo all’art. 7 della legge n. 689/1981, l’intrasmissibilità dell’obbligazione agli eredi e agli aventi causa del trasgressore. La pretesa pecuniaria può essere avanzata esclusivamente nei confronti di chi ha realizzato le opere abusive.
Il Fatto
Con un decreto assessoriale del 22 novembre 2017 l’Amministrazione regionale intimava agli odierni appellanti il pagamento di Euro 24.483,74 ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. La somma era richiesta per il profitto conseguito mediante la realizzazione, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, di opere edificate in un Comune siciliano e poi oggetto di sanatoria.
L’immobile era stato realizzato in parte nel 1977 e in parte entro il 15 marzo 1985 e condonato con concessione edilizia del 2013, preceduta dal nulla-osta in sanatoria rilasciato dalla Soprintendenza nel 2009. Nel 2014 l’originario proprietario donava l’immobile agli appellanti. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso di primo grado con sentenza pubblicata il 19 giugno 2023; gli interessati proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della natura giuridica dell’obbligazione posta a carico degli appellanti dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004. La norma subordina il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il C.G.A.R.S. richiama il proprio consolidato orientamento, ricordando come la giurisprudenza abbia conosciuto oscillazioni sul punto. La disposizione menziona espressamente il “trasgressore” e il profitto conseguito “mediante la trasgressione“. L’accertamento della compatibilità esclude che l’abuso abbia prodotto un danno ingiusto risarcibile: risarcibili sono, secondo le coordinate civilistiche, soltanto i danni qualificati come ingiusti dall’ordinamento. Esclusa la finalità risarcitoria, la somma assume chiara natura sanzionatoria, collegata a una violazione meramente formale.
Da tale qualificazione deriva l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 689/1981, che sancisce l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi. La Corte richiama la propria sentenza 8 luglio 2024 n. 490 e, in senso conforme, la sentenza 27 novembre 2017 n. 520. La qualificazione sanzionatoria trova conferma anche negli atti del procedimento, dove la somma è definita “sanzione”.
Essendo l’obbligazione una sanzione amministrativa pecuniaria, essa può essere pretesa soltanto da chi ha commesso l’abuso, non dagli aventi causa. Il primo motivo di appello è pertanto fondato e determina l’accoglimento del gravame, con assorbimento del secondo motivo e riforma della sentenza impugnata. La Corte annulla il provvedimento e compensa integralmente le spese del doppio grado, in ragione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla natura dell’obbligazione.
Nota della Redazione
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