Terrazzamenti in pietrame a secco e movimento terra richiedono permesso di costruire (TAR Campania n. 747 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di terrazzamenti con muri a secco, di rampe di scale e di movimenti di terra su un terreno originariamente in pendenza, ove assuma consistenza rilevante, non costituisce modesta opera di finitura, ma integra una trasformazione urbanistica del suolo con stabile e permanente alterazione morfologica dei luoghi. Essa è qualificabile come intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e necessita del permesso di costruire ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. Le opere vanno valutate in visione complessiva e globale: gli elementi accessori, come le scale, seguono il regime dei terrazzamenti cui sono funzionali. La causa di esenzione paesaggistica invocata dal privato deve essere provata da chi la allega.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Praiano, con la quale è stata loro ingiunta la rimozione di una serie di opere realizzate su un terreno di proprietà in area collinare e prospiciente l’alveo.
Si tratta, in particolare, di quattro piccoli terrazzamenti in pietrame a secco, di un ulteriore terrazzamento sostenuto da pali in legno, di due rampe di scale con pedata in terra e alzata in legno, nonché della ricostruzione di un solaio inclinato in legno con manto di asfalto e della realizzazione di un vano igienico. Secondo i ricorrenti tali interventi rientrano nell’edilizia libera o, quanto al profilo paesaggistico, nella fattispecie di esenzione prevista dall’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, punto A.19, per i muretti a secco eseguiti con materiali e tecniche tradizionali. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla considerazione della consistenza delle opere, che impedisce di ricondurle al regime dell’edilizia libera. Quattro terrazzamenti profondi da oltre un metro fino a mezzo metro, uno ulteriore di circa un metro e mezzo di profondità, e rampe lunghe oltre otto metri non sono opere di finitura: esse alterano stabilmente la morfologia del sito, creando nuove superfici calpestabili dove prima il terreno era discosceso.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che la realizzazione di terrazzamenti, muri di contenimento e nuove superfici calpestabili su un terreno originariamente in pendenza costituisce una profonda e permanente alterazione del territorio, da assentire sotto i distinti profili urbanistico, paesaggistico e ambientale.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che consente i movimenti di terra senza titolo abilitativo solo se strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. Nel caso concreto tale presupposto non risulta provato. Fuori da questa ipotesi, gli spianamenti e i movimenti di terra non autorizzati integrano una trasformazione urbanistica, qualificabile come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, subordinata al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale aggiunge che la necessità del titolo è tanto più evidente in quanto la zona era soggetta a vincolo, circostanza non contestata dai ricorrenti. Non ha rilievo la finalità di prevenzione del rischio idrogeologico prospettata dai ricorrenti, poiché l’opera determina comunque una modifica permanente dell’assetto dei luoghi. Quanto all’esenzione paesaggistica per i muretti a secco, la dedotta finalità agricola non è comprovata: chi invoca una causa di esenzione dal regime vincolistico generale ha l’onere di dimostrarne la sussistenza.
Infine, applicando il criterio della visione complessiva e globale, anche le scale sono considerate accessorie ai terrazzamenti abusivi e ne seguono il medesimo regime, non potendo essere qualificate come opere autonome e minori. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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