Motivazione postuma e diniego di compatibilità paesaggistica (C.G.A.R.S. n. 193 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di compatibilità paesaggistica che si limiti a richiamare una circolare, senza esplicitare le ragioni dell’incompatibilità delle opere con il vincolo, è affetto da difetto sostanziale di motivazione. Le valutazioni tecniche dell’Amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà, senza sostituzione di giudizio, salvi i tassativi casi dell’art. 134 c.p.a. Il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, ma la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento. In caso di attività non vincolata, l’integrazione postuma mediante scritti difensivi è inammissibile e il vizio motivazionale è non emendabile.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto alla Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito del procedimento per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 326/2003, per lavori di ampliamento di un fabbricato rurale e la realizzazione di vani deposito, per una superficie da condonare di mq. 20,30. Il Comune aveva espresso parere favorevole condizionato al nulla osta della Soprintendenza, che lo negava richiamando una circolare e ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso con sentenza in forma semplificata. L’appellante proponeva appello, censurando le conclusioni e le motivazioni della sentenza, anche per avere il giudice integrato la motivazione del provvedimento sulla base della memoria difensiva dell’Amministrazione. L’istanza cautelare era rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie entrambi i motivi. Quanto al primo, la questione coinvolge le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo può sindacarle, fuori dal merito, per accertare eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà, purché il ricorrente introduca elementi specifici. Il controllo resta rigorosamente sul piano della verifica della non manifesta incongruità della valutazione degli elementi di fatto, senza criteri che evidenzino la mera non condivisibilità della scelta, e distingue i profili accertativi da quelli valutativi, potendo usare c.t.u. o verificazione solo per i primi, per non sostituirsi all’Amministrazione in violazione del principio di separazione dei poteri.
Nella fattispecie, il mero richiamo a una circolare, senza riferimento utile a identificare le ragioni dell’incompatibilità delle opere con il vincolo, non soddisfa l’onere motivazionale. Non permette al destinatario di comprendere le ragioni della decisione, limitandosi ad affermazioni apodittiche e generiche.
Quanto al secondo motivo, le difese dell’Amministrazione in primo grado introducono elementi nuovi non contemplati nel provvedimento, integrandone la motivazione. Nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela del buon andamento, della parità delle parti e del giusto processo, nonché del diritto di difesa. Il divieto di integrazione giudiziale non è assoluto: non si ha integrazione postuma per gli atti vincolati di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990 e per la successiva indicazione di una fonte normativa notoria.
Se l’attività non è vincolata, occorre distinguere il vizio sostanziale della funzione — non emendabile — dal mero vizio formale della motivazione, emendabile mediante migliore esplicitazione delle risultanze procedimentali. Nella fattispecie il potere non è vincolato, implicando la compatibilità con il vincolo paesaggistico molteplici profili tecnico-discrezionali. Il difetto di motivazione è quindi vizio sostanziale della funzione, non emendabile in sede processuale con memorie difensive, né con atti processuali, salvo che mediante atti del procedimento o provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241/1990.
Il giudice che accolga rationes non fondate sull’impianto motivazionale incorre in ultrapetizione e viola la separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. L’appello è accolto, con riforma della sentenza e annullamento del diniego. L’effetto conformativo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., impone il riesame dell’istanza di nulla osta, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’Assessorato regionale, a favore dell’appellante, in € 5.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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