Espropriazione conclusa con decreto di asservimento non impugnato: nessuna restituzione (C.G.A.R.S. n. 197 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di asservimento che conclude il procedimento ablatorio, ove non impugnato nel termine di decadenza, preclude la domanda di restituzione delle aree e di risarcimento fondata sulla asserita occupazione illegittima. Non sussiste, in tal caso, alcuna perdurante illegittimità, poiché la trasformazione del fondo è riconducibile alla realizzazione dell’opera pubblica nell’ambito della procedura espropriativa. La mancata impugnazione del capo di sentenza che ha dichiarato la tardività dell’azione rende la statuizione definitiva, con conseguente formazione del giudicato. Il giudice non omette di pronunciarsi quando riconduce la trasformazione del bene al provvedimento ablatorio ritualmente adottato.

Il Fatto

L’appellante, comproprietaria pro indiviso di alcuni terreni, agiva in primo grado per la declaratoria di nullità degli atti presupposti emessi da R.F.I. s.p.a. — decreto di occupazione di urgenza n. 71/2013 e decreto di asservimento n. 52/2016 — per l’illegittimità dell’occupazione delle aree e per l’accertamento del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno. Deduceva di aver appreso solo con nota del Comune di Palermo del 3 febbraio 2020 della esistenza del decreto di asservimento, mai notificatole.

Il TAR Sicilia, Sezione Terza, con sentenza n. 3867/2023, respingeva il ricorso, rilevando la tardività della impugnazione dei provvedimenti. L’appellante censurava la sentenza per omessa pronuncia e per errata applicazione della normativa in tema di espropriazione, sostenendo la tempestività delle domande restitutoria e risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. In via preliminare rileva che la parte non ha impugnato il capo della sentenza che aveva dichiarato la tardività dell’azione, non ricorrendo nella specie alcuna ipotesi di nullità. Su tale statuizione si è quindi formato il giudicato.

Nel merito, il Collegio osserva che l’azione esperita mira a ottenere la restituzione o il risarcimento da condotta illegittima. Tuttavia, dai fatti di causa non emerge una situazione di perdurante illegittimità: il procedimento ablatorio si è concluso con il decreto di asservimento, non impugnato nei termini, che richiama il decreto di occupazione di urgenza.

Ne deriva l’inconferenza della giurisprudenza invocata dall’appellante in ordine all’irreversibile trasformazione dell’immobile. Il Verificatore nominato in primo grado aveva accertato che l’area è oggetto del provvedimento di costituzione di una servitù coattiva di asservimento.

Il Collegio esclude, inoltre, l’omessa pronuncia: il TAR ha precisato che la trasformazione del fondo è riconducibile alla realizzazione dell’opera pubblica, avvenuta nell’ambito della procedura espropriativa conclusasi con il decreto di asservimento. Il motivo sulle spese è infine respinto, poiché le spese seguono la regola della soccombenza. In ragione della particolarità della fattispecie, le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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