Nulla osta ADM richiesto per variazione di titolarità del deposito carburanti (C.G.A.R.S. n. 113 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di variazione della titolarità o di trasferimento della gestione di un deposito commerciale di carburanti, il rilascio della licenza fiscale d’esercizio è subordinato al preventivo nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 1, comma 1077, legge n. 178/2020. Il nulla osta conseguito dal subentrante in epoca antecedente non è idoneo a soddisfare tale onere, perché non è stato emanato all’esito dell’istruttoria completa richiesta dalla disciplina sopravvenuta. Il principio del tempus regit actum impone di applicare al nuovo procedimento, avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina, lo stato di diritto vigente al momento dell’adozione dell’atto. Le cause ostative al rilascio della licenza hanno carattere tassativo e non tollerano applicazione analogica, trattandosi di disposizioni limitative della libertà d’impresa.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla cessione di ramo d’azienda con cui la società appellante acquisiva la proprietà di un deposito commerciale di carburanti agricoli, già in capo a un’altra società. L’Agenzia delle Dogane comunicava all’Assessorato regionale l’insussistenza di motivi ostativi alla voltura della concessione e, successivamente, quest’ultimo prendeva atto del subingresso nell’autorizzazione.

Dopo l’archiviazione dell’istanza di licenza fiscale presentata nel 2017 e la revoca dell’autorizzazione regionale, il C.G.A.R.S., con una precedente sentenza, annullava la revoca e precisava che l’operatore doveva comunque dotarsi della licenza fiscale. La società avviava quindi un nuovo procedimento per il rilascio della licenza, ma l’Agenzia qualificava l’istanza come richiesta di nulla osta e, in seguito, lo negava. Il TAR rigettava il ricorso; di qui l’appello principale e l’appello incidentale dell’Agenzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo. La sentenza precedente aveva chiarito che la licenza fiscale non è atto presupposto dell’autorizzazione regionale e che l’archiviazione dell’istanza non poteva fondare la revoca automatica dell’autorizzazione. Tuttavia, poiché il provvedimento di archiviazione del 2018 era divenuto definitivo, l’ottemperanza a quel giudicato imponeva l’avvio di un procedimento autonomo per la licenza fiscale.

Essendo la nuova istanza successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1077, legge n. 178/2020, trova applicazione il principio del tempus regit actum: la legittimità del provvedimento si valuta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. La norma richiede il nulla osta per la variazione di titolarità o il trasferimento della gestione, con verifica dell’affidabilità economica e dei requisiti soggettivi degli artt. 23 e 25 del TUA.

La nota del 2016 non può assolvere a questa funzione, perché non è stata emanata all’esito dell’istruttoria completa imposta dalla disciplina sopravvenuta e rifletteva circostanze non più attuali. Quanto alle difese introdotte con le memorie, il Collegio distingue tra argomentazione per specificazione e argomentazione per aggiunta: solo la prima opera entro il motivo dedotto, mentre la seconda introduce un nuovo tema e impone alle controparti un ulteriore onere difensivo. Le censure sulla dimensione del deposito e sulla natura di volturazione costituiscono argomentazione per aggiunta e sono inammissibili.

Il secondo motivo è inammissibile per violazione del divieto di ius novorum di cui all’art. 104 c.p.a.: le doglianze sui termini del procedimento e sulla condotta dell’Agenzia sono proposte per la prima volta in appello. Il terzo motivo è invece fondato nella parte relativa all’affidabilità della società fornitrice: la motivazione del diniego è generica e contraddittoria, perché l’inaffidabilità fiscale deve sussistere in senso assoluto e non solo nei rapporti con un determinato cliente.

L’appello incidentale è respinto. Le cause ostative hanno carattere tassativo e non consentono estensione analogica: l’esposizione debitoria è imputabile alla ditta individuale e non direttamente alla società, né la fattispecie integra un’ipotesi di elusione fiscale. La documentazione nuova prodotta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. L’appello principale è accolto in parte, con annullamento del diniego di nulla osta, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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