Sostegno scolastico e cessata materia del contendere per difetto del PEI (TAR Campania n. 4146 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di sostegno scolastico, la dichiarazione di cessata materia del contendere non esonera il giudice dal regolare le spese secondo la soccombenza virtuale quando l’Amministrazione abbia omesso di motivare la quantificazione delle ore assegnate e non abbia prodotto il PEI dell’anno di riferimento. Il PEI è l’unico atto collegiale adottato da organo specializzato con cui può determinarsi il fabbisogno di sostegno. La mancata produzione del PEI, in violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a., e la conferma della verifica finale del PEI dell’anno precedente integrano gli indici della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, nonostante la definizione del giudizio in termini di cessazione della materia.
Il Fatto
I genitori di una minore con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 hanno impugnato il decreto con cui il Dirigente Scolastico ha assegnato alla figlia 22 ore settimanali di sostegno su 29 ore di frequenza, senza indicare le ragioni della quantificazione. Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla copertura dell’intero orario settimanale o, in subordine, l’assegnazione della misura massima stabilita dal giudice.
In sede cautelare il Tribunale, con ordinanza n. 2542/2025, aveva rilevato la mancata produzione del PEI 2025/2026 e sollecitato l’Amministrazione a rideterminarsi. Nella memoria depositata il 16 giugno 2026 i ricorrenti hanno rappresentato che, nonostante i precedenti giudiziari, il ricorso si era reso nuovamente necessario e hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del PEI quale unico atto in cui può essere determinato il fabbisogno di sostegno, in linea con la propria giurisprudenza richiamata. Su questa premessa osserva che il PEI 2025/2026 non risulta depositato, ma che la verifica finale del PEI 2024/2025 già indicava 29 ore settimanali in relazione al fabbisogno concreto della minore.
Il Tribunale rileva poi che l’Amministrazione, pur sollecitata dall’ordinanza cautelare, non ha prodotto documenti né memorie successivi tali da dimostrare l’effettivo adempimento. La quantificazione delle ore resta quindi priva di motivazione a fronte della situazione giuridica della minore.
Su queste basi il Collegio accoglie la domanda di cessata materia del contendere formulata dalla difesa ricorrente, non essendo più utile una pronuncia sul merito. La definizione in rito non impedisce però la regolazione delle spese.
Il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione non ha motivato la quantificazione delle ore e non ha prodotto il PEI 2025/2026 in violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a. La condanna alle spese, quantificate in euro 2000,00 oltre accessori in favore del procuratore distrattario, consegue a tale valutazione.
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Nota della Redazione
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