Revoca del commissario ad acta per inadempimento agli ordini del giudice (C.G.A.R.S. n. 111 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e non organo straordinario dell’amministrazione: il suo potere deriva direttamente dalla pronuncia giurisdizionale e va esercitato personalmente, non mediante sollecitazione dell’amministrazione inadempiente. L’omessa esecuzione degli ordini impartiti con il provvedimento di nomina, così come la violazione dell’obbligo di riferire periodicamente al Collegio, integra un inadempimento del munus pubblico ricevuto. Tale condotta compromette il rapporto fiduciario tra giudice e ausiliario e ne impone la revoca, con nomina di un nuovo commissario in figura istituzionale esterna. La revoca travolge anche la liquidazione del compenso preventivamente disposta, venuto meno il presupposto dell’incarico correttamente svolto. La pendenza di ricorsi per cassazione limitati alla sola questione di giurisdizione economica non incide sull’ottemperanza degli obblighi di facere ormai coperti da giudicato.

Il Fatto

La vicenda nasce dal mancato adempimento, da parte delle amministrazioni sanitarie regionali, del giudicato formatosi sulla sentenza del C.G.A.R.S. n. 554/2022, con cui era stato accertato il diritto del ricorrente all’inquadramento. A fronte della perdurante inerzia, il Consiglio aveva accolto un primo ricorso per ottemperanza con la sentenza n. 944/2024, ordinando di provvedere entro sessanta giorni e nominando commissario ad acta il dirigente generale del competente dipartimento assessoriale.

L’attività successiva, sia dell’Azienda Sanitaria Provinciale sia del commissario, era stata giudicata elusiva del giudicato con la sentenza n. 607/2025, che aveva annullato gli atti e impartito ordini dettagliati, privando l’ausiliario della facoltà di delega. Con il reclamo in esame il ricorrente ha denunciato il totale inadempimento di quegli ordini, nonostante la notifica e una successiva diffida.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio respinge anzitutto le eccezioni delle amministrazioni resistenti. I ricorsi pendenti dinanzi alla Suprema Corte attengono unicamente alla questione di giurisdizione sulla quantificazione e sul pagamento delle conseguenze economiche dell’inquadramento, senza intaccare il capo che ha accertato il diritto all’inquadramento, ormai coperto da giudicato. Né la mancata prestazione della garanzia, riferita alle sole poste economiche sospese, può ostare all’esame nel merito.

Assume rilievo decisivo la rinuncia, dichiarata in udienza, agli adempimenti di natura previdenziale. Tale scelta processuale ha circoscritto il thema decidendum agli obblighi di facere infungibile e agli obblighi procedurali del commissario, sterilizzando ogni interferenza con i giudizi di legittimità pendenti.

Nel merito, la condotta dell’ausiliario integra un grave e palese inadempimento. La sentenza n. 607/2025 non aveva conferito un mandato generico, ma aveva dettagliato in modo analitico e perentorio i compiti, privandolo di ogni margine discrezionale e della facoltà di delega. Il commissario, quale ausiliario del giudice, non deve sollecitare l’amministrazione inadempiente, ma agire in sua vece ponendo in essere personalmente gli atti esecutivi.

Due i profili di violazione. In primo luogo, l’omesso inquadramento entro il termine di quarantacinque giorni: la nota con cui il commissario ha ordinato all’Azienda di predisporre una bozza di delibera, oltre a essere tardiva, prova che egli ha abdicato al potere-dovere sostitutivo, riposizionandosi nel ruolo di mero monitoraggio già censurato come elusivo. In secondo luogo, la violazione dell’obbligo di riferire al Collegio ogni quindici giorni, omissione che lede le prerogative di controllo del giudice sull’esecuzione delle proprie decisioni.

La condotta, inadeguata e inaffidabile, ha compromesso il rapporto fiduciario, imponendo la revoca dell’ausiliario e la nomina di un nuovo commissario in figura istituzionale esterna alle amministrazioni coinvolte. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti, e la revoca della liquidazione del compenso di quattromila euro, venuto meno il presupposto dell’incarico, liquidando in pari misura l’acconto al nuovo ausiliario. Le spese seguono la soccombenza, a carico solidale delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *