Esecuzione del giudicato urbanistico e poteri del commissario ad acta (C.G.A.R.S. n. 110 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato che la sentenza di condanna all’adozione degli atti di pianificazione urbanistica non è stata eseguita, ordina all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. In materia di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), Cod. proc. amm. il giudice dispone di ampio potere discrezionale, sicché la penalità di mora non è dovuta quando l’Amministrazione abbia quanto meno avviato l’attività esecutiva e il procedimento di ripianificazione presenti caratteristiche proprie di particolare complessità.
Il Fatto
Con sentenza 5 agosto 2024, n. 613, il C.G.A.R.S. aveva accolto l’appello del ricorrente e accertato l’obbligo del Comune di Palermo di provvedere alla nuova pianificazione urbanistica di un fondo gravato da un risalente vincolo espropriativo di piano regolatore, di cui era stata riconosciuta la decadenza. Il giudice amministrativo aveva impartito all’Ente il termine di 180 giorni per provvedere, respingendo invece la pretesa che la nuova destinazione fosse conformata a quella dell’area limitrofa.
Notificata la decisione e decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 Cod. proc. amm., lamentando che il Comune si era limitato a comunicare l’avvio del procedimento di ripianificazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente constatato la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa, rilevando che dalle evidenze documentali emerge il mancato adempimento: la sentenza azionata non risulta eseguita. Ne è derivato l’accoglimento del mezzo di tutela nei termini di cui appresso.
Il C.G.A.R.S. ha quindi impartito al Comune, in persona del legale rappresentante, l’ordine di dare piena e integrale esecuzione alla decisione azionata, provvedendo entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione del nuovo provvedimento all’adozione di tutti gli atti idonei a dettare la disciplina pianificatoria del fondo. L’esecuzione è così riportata al suo nucleo sostanziale: non basta l’avvio del procedimento, occorre l’atto di pianificazione.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Consiglio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta un ingegnere, chiamato a provvedere in sostituzione dell’Ente entro 180 giorni dalla richiesta motivata dell’interessato, una volta decorso infruttuosamente il termine perentorio. La scelta tiene conto dell’esperienza maturata dal medesimo in una fattispecie analoga. Il Collegio ha inoltre liquidato l’anticipazione di € 5.000,00, posto a carico del Comune nei rapporti interni, e ha fissato gli obblighi di relazione e di richiesta del saldo.
Quanto alle astreintes, il Collegio ha richiamato l’ampio potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza, evocando C.G.A.R.S. n. 847 del 2023, Cons. Stato n. 8493 del 2022 e Ad. Plen. n. 15 del 2014, e ha escluso i presupposti della penalità di mora, considerata l’attività esecutiva quanto meno avviata e le caratteristiche proprie del procedimento di ripianificazione.
Le spese, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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