Nessuna conversione automatica fra secondo e terzo condono edilizio (C.G.A.R.S. n. 91 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I condoni edilizi costituiscono strumenti di carattere eccezionale e derogatorio, informati al particolare rigore dei presupposti sostanziali e formali, e vanno pertanto letti in senso stretto. Ne deriva che ogni sanatoria straordinaria esige una propria e specifica domanda e che eventuali momenti di raccordo tra le diverse discipline possono operare soltanto se espressamente previsti dalla legge. Deve quindi escludersi qualsiasi automatismo di conversione tra la domanda già presentata ai sensi della legge n. 724/1994 e la successiva sanatoria di cui alla legge n. 326/2003, nonché il corrispondente onere di riqualificazione delle istanze in capo al Comune. La natura vincolata del provvedimento edilizio non legittima di per sé l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ove questa avrebbe consentito al privato di introdurre argomentazioni idonee a orientare diversamente la determinazione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice amministrativo di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso il diniego di concessione in sanatoria opposto dal Comune, nonché il ricorso per motivi aggiunti avverso la conseguente ordinanza di demolizione. Il diniego riguardava opere realizzate in assenza di titolo edilizio, per le quali era stata a suo tempo presentata domanda ai sensi della legge n. 724 del 1994.

Il giudice di primo grado, da un lato, aveva escluso che la domanda presentata per il secondo condono potesse valere automaticamente ai sensi della successiva legge n. 326 del 2003; dall’altro, aveva qualificato l’ordinanza di demolizione come atto dovuto, non preceduto da alcuna garanzia partecipativa. Ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria, ritenuta generica e priva di allegazioni probatorie. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Il Collegio ribadisce che i condoni edilizi, in quanto eccezionali, richiedono un elevato grado di certezza sulla concreta portata dell’utilizzo di ciascuna sanatoria da parte degli interessati. Ogni condono ha un proprio autonomo rilievo e i raccordi tra discipline diverse possono sussistere solo se il legislatore li ha previsti, come è avvenuto, per il primo e il secondo condono, attraverso la rideterminazione della domanda entro termini perentori.

Sul punto il Collegio richiama la propria giurisprudenza, che conferma come il regime sopravvenuto non possa trovare applicazione automatica alle domande presentate sotto le leggi precedenti senza una tempestiva e specifica istanza di parte, dovendo l’amministrazione definire il procedimento sulla base della disciplina richiamata dall’istante. Nel caso in esame, pertanto, va esclusa ogni riqualificazione d’ufficio dell’istanza originaria: nessun automatismo è configurabile nel rapporto tra secondo e terzo condono.

Il Collegio conforta la conclusione con l’indirizzo del giudice delle leggi, che ribadisce l’esigenza di termini rigorosi per consentire la sanatoria e di misure effettive contro il perpetuarsi degli abusi, e con la Corte cost. n. 196 del 2004, che qualifica la nuova sanatoria come temporanea ed eccezionale, ancorata a presupposti più restrittivi rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Sono pertanto disattese le prospettazioni sostanzialistiche fondate su giurisprudenza di merito, che muovono da premesse incompatibili con la lettura di stretta interpretazione imposta dalla specialità della normativa.

Il secondo motivo è parimenti infondato. È vero che la natura vincolata dell’atto edilizio non esime di per sé dal rispetto delle garanzie partecipative, poiché i principi di collaborazione e buona fede impongono un’interpretazione garantista delle norme sulla partecipazione. Tuttavia, l’avviso risulta superfluo quando è indubbia la natura abusiva delle opere e la loro entità; nel caso concreto, la legittimità dell’ordine di demolizione discende dal presupposto di fatto accertato dell’abuso.

Quanto al terzo motivo, il Collegio conferma il rigetto della pretesa risarcitoria. In assenza di annullamento degli atti impugnati, la parte che invoca un danno da ritardo deve allegare e provare la spettanza del bene della vita e tutti gli elementi dell’illecito. L’onere probatorio non può essere supplito dalla richiesta di C.T.U., peraltro riferita alla sola liquidazione e non all’esistenza del danno. L’appello è quindi respinto; nulla sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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