La doppia conformità blocca la sanatoria dell’abuso volumetrico (C.G.A.R.S. n. 90 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 esige la c.d. doppia conformità dell’opera, che deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda di sanatoria. La declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 16 del 2016 ha ripristinato tale regola, escludendo che lo ius superveniens favorevole possa fondare la regolarizzazione. Il privato che invochi l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve provare in modo rigoroso, e nella fase esecutiva, l’obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme. La sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione è legittima quando il termine per provvedere sia decorso dopo l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014.

Il Fatto

Gli appellanti, in proprio e quali eredi del dante causa, hanno impugnato la sentenza con cui il TAR Sicilia aveva rigettato il ricorso avverso la nota del gennaio 2017. Con quel provvedimento il responsabile del settore urbanistica del Comune aveva negato la concessione edilizia in sanatoria richiesta nel 2016 e aveva irrogato la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il titolo edilizio originario riguardava il consolidamento e l’ampliamento di un fabbricato. I rilievi comparativi avevano accertato una diversa conformazione della scala e la chiusura della terrazza con struttura muraria, con aumento volumetrico rispetto a quanto assentito. Il Comune aveva rilevato opere ricadenti in zona territoriale omogenea sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma il percorso del primo giudice. La declaratoria di illegittimità dei commi 1 e 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 16 del 2016 ha ripristinato la doppia conformità, quale regola dell’accertamento di conformità. L’istituto consente la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma ma non nella sostanza, e si distingue dal condono edilizio, che opera in via straordinaria su abusi sostanziali.

Il Collegio ribadisce che sul richiedente grava l’onere di dimostrare la doppia conformità e che l’amministrazione decide con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali l’istanza si intende rifiutata: si tratta di silenzio-rigetto e non di mera inerzia.

Non regge la tesi dello ius superveniens. Dall’ordinanza di demolizione emerge che il volume realizzabile era inferiore a quello realizzato, con eccedenza accertata. La destinazione da terrazzo era stata variata in uso abitativo, con violazione della normativa antisismica, e il manufatto risultava adibito a camera da letto e servizio igienico. La variazione essenziale e la totale difformità rispetto al titolo giustificano il diniego.

Quanto all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, la norma ha valore eccezionale e derogatorio. Non spetta all’amministrazione valutare, prima dell’ordine di demolizione, se essa sia applicabile; incombe sul privato dimostrare in modo rigoroso l’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. La consulenza tecnica di parte, priva di autonomo valore probatorio, non assolve a tale onere.

Il secondo motivo è inammissibile perché la censura di proporzionalità non era stata proposta nel ricorso introduttivo, vigendo il divieto dei nova. Nel merito è comunque infondato: la violazione non è formale ma sostanziale. Sulla sanzione, il Collegio richiama il principio per cui essa non è irrogabile a chi abbia già fatto decorrere inutilmente il termine prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014; nella specie l’ordine e il termine sono successivi alla novella. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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