Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo della PA (TAR Sardegna n. 222 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza al giudicato, l’esecuzione tardiva del dictum da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione dell’azione. L’adempimento sopravvenuto non esclude, tuttavia, la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che la P.A. ha dato esecuzione al comando giudiziale soltanto in seguito all’incardinamento della causa. La natura seriale del contenzioso, connotato da attività difensiva ripetitiva e standardizzata, costituisce criterio equitativo rilevante ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. L’Amministrazione era rimasta inadempiente e il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. In pendenza del giudizio, l’Amministrazione provvedeva tardivamente all’accredito delle somme dovute. La parte ricorrente insisteva, pertanto, esclusivamente per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, preso atto della nota depositata dal ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando il conseguimento del bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso per effetto dell’intervenuto adempimento tardivo dell’Amministrazione.
Nel disciplinare il regolamento delle spese, il TAR ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione resistente deve esserne gravata avendo ottemperato al comando giudiziale solo successivamente all’instaurazione del giudizio. L’esecuzione spontanea ma tardiva del giudicato, infatti, non neutralizza l’iniziativa processuale della parte che ha dovuto attivarsi per ottenere quanto già riconosciutole, con la conseguenza che la P.A. non può sottrarsi al pagamento delle spese di lite.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha valorizzato la natura estremamente seriale del contenzioso in materia, evidenziando come il difensore della parte ricorrente avesse discusso, nella medesima camera di consiglio, numerose cause aventi contenuto identico o sovrapponibile. Tale circostanza, connotata da un’attività difensiva contraddistinta da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione, ha indotto il Collegio a liquidare equitativamente le spese in misura ridotta, pari a euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La pronuncia conferma, pertanto, l’orientamento secondo cui l’ottemperanza non perde la propria funzione satisfattiva allorché l’Amministrazione adempia in corso di causa, ma ribadisce al contempo la necessità che il ritardo nell’esecuzione del giudicato sia comunque sanzionato sul piano delle spese processuali, ancorché la liquidazione debba tener conto dell’effettiva complessità e dell’eventuale serialità della prestazione difensiva.
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Nota della Redazione
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