Termine perentorio di 540 giorni per l’approvazione regionale del PRG (C.G.A.R.S. n. 85 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali in Sicilia, il termine complessivo di 540 giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e 6, comma 1, l.r. n. 9/1993, ha natura perentoria. Il silenzio-assenso che si forma allo spirare dei primi 270 giorni conferisce piena efficacia al PRG, ma non ne determina l’immodificabilità, potendo ancora intervenire la determinazione assessoriale di approvazione con modifiche entro il termine complessivo. Decorso inutilmente tale termine, le modifiche apportate dall’Amministrazione regionale al piano adottato dal Comune sono tardive e vanno annullate, con consolidamento della corrispondente previsione oggetto della delibera di adozione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno nel territorio di un Comune siciliano, impugnavano il decreto assessoriale di approvazione della revisione del piano regolatore generale e del relativo regolamento edilizio, nella parte in cui aveva modificato la destinazione dell’area, attribuendole la classificazione in verde attrezzato «V1» anziché «C2», disattendendo la delibera comunale di adozione.
Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, ritenendo il termine complessivo pari a 540 giorni e qualificando come mutatio libelli le argomentazioni svolte in memoria dai ricorrenti. Avverso tale sentenza è stato proposto appello, con contestuale richiesta gradata di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione in rito della tempestività della doglianza sulla tardività delle modifiche regionali. Osserva che nel processo amministrativo il ricorrente è onerato della specifica formulazione dei motivi, ma non dell’esatta indicazione delle norme violate, rimessa all’apprezzamento tecnico del giudice. La censura sul superamento «di tutti i termini di legge previsti», contenuta nel ricorso introduttivo, risulta quindi compiutamente proposta: le successive specificazioni in memoria non integrano mutatio libelli, ma mera esplicitazione della scansione temporale.
Nel merito, il C.G.A.R.S. ribadisce il proprio orientamento (sentenza n. 685 del 2022), secondo cui il silenzio-assenso che dà efficacia agli strumenti urbanistici comunali si forma allo spirare dei 270 giorni, ma non equivale ad approvazione definitiva. Residua infatti il potere assessoriale di approvazione con modifiche, da esercitarsi entro il termine perentorio complessivo di 540 giorni, decorrenti dalla presentazione del piano all’ARTA.
Applicando tale regola, il termine risulta superato: dalla trasmissione degli atti (17 luglio 2017) alla data di approvazione del PRG (9 gennaio 2019) era ormai decorso il termine perentorio. La censura sulla tempestività delle modifiche è dunque fondata.
Consegue l’accoglimento dell’appello, con assorbimento del secondo motivo, la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento parziale del decreto assessoriale per quanto di interesse, in relazione alla tardività delle modifiche. La caducazione della previsione di piano oggetto di modifica regionale implica il consolidamento della corrispondente previsione della delibera commissariale di adozione.
Le spese del doppio grado sono compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
Nota della Redazione
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