Onere del titolo edilizio per tettoia e chiusura della scala esterna (C.G.A.R.S. n. 88 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di muretti e la chiusura con pannelli in alluminio di una scala esterna, trasformandola in vano chiuso e aumentando la volumetria dell’immobile, integra un intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo e non riconducibile alla manutenzione ordinaria. La concessione edilizia in sanatoria non copre le opere realizzate in epoca successiva al suo rilascio, con la conseguenza che la relativa ordinanza di demolizione è legittima. Nel processo amministrativo il divieto dei nova preclude la proposizione in appello di censure non sollevate in primo grado.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente comunale aveva ordinato la demolizione di una tettoia in legno di circa 25 mq e degli interventi in muratura e pannelli di alluminio posti a chiusura parziale della rampa di scala, con modifica dei prospetti.

Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza pubblicata il 24 maggio 2023, aveva rigettato il ricorso. La proprietaria ha proposto appello, deducendo il travisamento dei fatti e l’insussistenza dei presupposti, per essere le opere ricomprese nella concessione in sanatoria e suscettibili di regolarizzazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. conferma la sentenza di primo grado sotto tre profili. Quanto alla tettoia, rileva che la concessione in sanatoria n. 1005 del 15 settembre 2005 riguardava un fabbricato composto da piano seminterrato e due elevazioni, con autorizzazione al mantenimento delle opere realizzate dopo la domanda di sanatoria. Tuttavia, dal sopralluogo è emerso che alla data di dicembre 2008 la tettoia non risultava ancora realizzata, circostanza non confutata dall’appellante.

Assume rilievo decisivo il rilievo temporale: la concessione in sanatoria è anteriore alla realizzazione dell’opera, sicché questa non può esserne coperta. La Corte sottolinea inoltre la competenza esclusiva del Comune in ordine al rilascio del titolo edilizio, non potendo il nulla osta della Soprintendenza supplire al difetto di titolo.

Quanto alla chiusura della scala, la Corte conferma che i muretti e i pannelli in alluminio hanno trasformato la scala esterna in vano chiuso, con aumento della volumetria complessiva. Le dimensioni accertate in sede di sopralluogo smentiscono la tesi difensiva della modesta entità delle opere. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma che la ristrutturazione non rientra tra le opere esenti da titolo.

Il profilo relativo alla pendenza della domanda di sanatoria è dichiarato inammissibile, perché introdotto per la prima volta in appello in violazione del divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a. Nel merito, la presentazione dell’istanza di sanatoria determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista efficacia in caso di rigetto.

L’appello è quindi respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *