Fattura elettronica e ottemperanza: credito inesigibile verso la p.a. (Cons. Stato n. 6584 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario, la pretesa verso l’amministrazione soccombente è inesigibile ove la fattura non sia stata trasmessa in forma elettronica tramite il sistema di interscambio. Il difetto di fatturazione non incide sulla ammissibilità dell’azione di ottemperanza, poiché la fatturazione non è condizione dell’azione, ma ne impedisce l’esito satisfattorio, con conseguente improcedibilità del ricorso. L’art. 1, comma 210, della legge n. 244 del 2007 e l’art. 6, comma 6, del d.m. n. 55 del 2013 precludono all’amministrazione ogni pagamento, anche parziale, prima dell’invio della fattura in forma elettronica: la regola opera in via diretta o analogica anche quando la fattura risulti intestata all’ente per anomalia di redazione.
Il Fatto
Il Comune appellante è stato condannato, in esito al rigetto dell’opposizione al precetto, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, con attribuzione al proprio difensore. Il difensore distrattario ha proposto ricorso per l’ottemperanza di quella sentenza, non essendo intervenuto il pagamento.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di corrispondere l’importo entro novanta giorni e nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo l’inesigibilità della pretesa per mancata trasmissione della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio, oltre alla mancanza del presupposto della soccombenza per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del rapporto fiscale nel caso del difensore distrattario. La fattura non va emessa verso l’amministrazione, ma dal professionista al proprio assistito, che è il destinatario della prestazione e il titolare del rapporto giuridico di imposta, in coerenza con l’art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il rapporto di prestazione dei servizi intercorre unicamente tra il professionista e la parte assistita, a prescindere da chi esegua materialmente il pagamento in forza della sentenza, come già affermato da Cass., II, 21 febbraio 2012, n. 2474.
Da tale premessa il Consiglio di Stato trae una conseguenza solo apparentemente favorevole al ricorrente: l’ambito oggettivo dell’art. 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007 riguarda i fornitori legati da un rapporto contrattuale con l’amministrazione, mentre tra il difensore antistatario e l’ente soccombente non sussiste alcun incarico professionale. Sarebbe quindi dubbia la diretta applicabilità della disciplina, non essendovi l’onere di trasmettere al sistema di interscambio una fattura intestata all’ente pubblico.
La fattispecie concreta impone però una verifica ulteriore. Il difensore non aveva emesso la fattura elettronica nei confronti della propria cliente al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, ed è incontestata l’attestazione comunale sulla mancanza della stessa nel sistema di interscambio. Soprattutto, una delle fatture era stata emessa direttamente nei confronti del Comune: si tratta di un’anomalia di redazione della documentazione fiscale, ma essa richiama l’applicazione dell’art. 1, comma 210, della legge n. 244 del 2007.
Ne discende, per applicazione diretta o analogica di tale norma, l’inesigibilità del credito azionato e la conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado. Il Collegio precisa la distinzione: non difettano i presupposti di ammissibilità dell’azione, perché la fatturazione non è condizione dell’azione di ottemperanza, ma il ricorso non può avere esito satisfattorio con l’ordine di pagamento verso l’amministrazione. Il Consiglio di Stato osserva altresì che la resistenza ad emettere la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio non modifica il principio di cassa che regola la tassazione dei compensi professionali.
Risulta fondato anche il motivo sulla condanna alle spese: venuta meno la sentenza di prime cure, non è configurabile la soccombenza. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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