Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica esteso ai familiari conviventi (TAR Lazio n. 14025 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è atto di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità, che si estende alla verifica dell’assenza di pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il diniego può fondarsi su elementi emersi dalle informative degli organismi di sicurezza dello Stato, la cui attendibilità non è ragionevolmente dubitabile, senza che il provvedimento debba riportare analiticamente le notizie riservate, essendo sufficiente la motivazione per relationem. I motivi ostativi riferiti a un familiare strettamente convivente, quale il coniuge o il figlio, giustificano il rigetto dell’istanza presentata dai congiunti, in base a una prognosi di tipo probabilistico che non richiede la prova di una concreta pericolosità, ma la semplice sussistenza di una situazione di dubbio.

Il Fatto

Tre cittadini stranieri appartenenti al medesimo nucleo familiare – un uomo, la coniuge e il figlio – hanno impugnato i provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno ha respinto le rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana, presentate ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.

Il rigetto delle domande della moglie e del figlio era motivato dalla sussistenza di elementi ostativi emersi a carico del coniuge e padre, ritenuti non compatibili con l’esigenza di salvaguardia della sicurezza della Repubblica.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato la concessione della cittadinanza tra gli atti di alta amministrazione, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità nella valutazione dell’ottimale inserimento dell’istante nella comunità nazionale, verifica che si estende legittimamente anche ai componenti del nucleo familiare.

Quanto all’istruttoria, il Collegio ha valorizzato le informative provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, emerse all’esito dell’accesso disposto dal Tribunale, dalle quali risulta il sospetto coinvolgimento del capofamiglia in un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina. Il Collegio ha ritenuto tali risultanze affidabili in quanto raccolte e vagliate da organi istituzionali nell’esercizio delle loro funzioni, senza che assuma rilievo l’assenza di precedenti penali direttamente riferibili ai richiedenti.

In punto di motivazione, la sentenza ha ribadito che il provvedimento di diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato anche quando richiami per relationem il contenuto delle informative riservate, non essendo necessario indicare analiticamente notizie la cui divulgazione potrebbe compromettere l’attività preventiva degli organi di sicurezza.

Con specifico riferimento alla posizione dei familiari, il TAR ha richiamato il principio secondo cui il legame di coniugio e quello filiale, per intensità e natura, rende “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di attività criminose, giustificando l’anticipazione della soglia di prevenzione a tutela dell’interesse preminente alla sicurezza dello Stato. In tale ottica, la valutazione negativa può fondarsi anche su elementi potenziali o meramente indiziari, essendo sufficiente una situazione di dubbio per legittimare il diniego.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha respinto i ricorsi riuniti, ritenendo i provvedimenti impugnati immuni dai vizi dedotti e compensando le spese di lite per la specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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