Sospensione ex lege dei nulla osta e insussistenza della decadenza semestrale (TAR Campania n. 3983 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro disposta dall’art. 3, comma 2, del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 per i lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio paralizza il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 31, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Sarebbe contraddittorio far decorrere un termine finalizzato all’utilizzo di un titolo la cui efficacia è temporaneamente sospesa da una fonte di rango primario. Il potere di decadenza non può essere esercitato meccanicamente ignorando la pendenza della sospensione legale. L’Amministrazione è tenuta a completare le verifiche di sicurezza e di congruità economica imposte dalla norma speciale, non potendo procrastinarle sine die né riversare sul datore di lavoro e sul lavoratore le conseguenze della propria inerzia.
Il Fatto
Una società operante nel settore produttivo presentava, nell’ambito delle procedure del Decreto Flussi, istanza per l’assunzione di lavoratori stranieri. In pari data lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli rilasciava quindici nulla osta per lavoro subordinato. Sei lavoratori facevano regolare ingresso in Italia, venivano assunti e ottenevano il permesso di soggiorno. Per quattro lavoratori, di cittadinanza bengalese, la procedura non si perfezionava con il rilascio del visto di ingresso, nonostante i tentativi di ottenere appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia e le sollecitazioni via PEC della datrice di lavoro.
Nelle more entrava in vigore il D.L. n. 145/2024, che all’art. 3 introduceva una disciplina speciale per i nulla osta già rilasciati in favore di cittadini di Stati ritenuti a rischio, tra cui il Bangladesh, sospendendone l’efficacia fino alla conferma espressa delle verifiche da parte del SUI. Il 14 agosto 2025 lo Sportello dichiarava la decadenza dei quattro nulla osta per decorso di oltre sei mesi dal rilascio. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Campania, formulando anche domanda risarcitoria per lucro cessante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei termini illustrati. La censura principale evidenzia la violazione della disciplina speciale introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024. In via ordinaria l’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 prevede che, decorsi sei mesi dal rilascio, il nulla osta perde efficacia se lo straniero non si presenta presso la rappresentanza diplomatica. Il legislatore ha però introdotto un regime speciale e temporaneo, sottoponendo a controllo successivo i nulla osta già rilasciati per i cittadini di determinati Paesi, tra cui il Bangladesh.
L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024 sospende l’efficacia dei nulla osta fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche. Da qui un duplice effetto: da un lato la sospensione automatica dei titoli pendenti alla data dell’11 ottobre 2024; dall’altro la condizionazione della riattivazione dell’efficacia a un adempimento istruttorio espresso a carico del SUI. Durante la sospensione ex lege, il termine semestrale deve ritenersi sospeso. Sarebbe giuridicamente contraddittorio far decorrere un termine di decadenza finalizzato all’utilizzo di un titolo la cui efficacia è paralizzata da una fonte primaria. I provvedimenti del 14 agosto 2025 risultano pertanto illegittimi.
Fondati sono anche i motivi sul legittimo affidamento e sul buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. La procedura di ingresso non può essere utilizzata in danno di chi ha agito in buona fede e in conformità alla legge. Non si può far dipendere il perfezionamento del procedimento da un adempimento i cui tempi non dipendono dallo straniero, come affermato dal Consiglio di Stato n. 9526 del 2025. I ritardi imputabili all’Amministrazione non possono ricadere sul datore di lavoro e sul lavoratore. L’assenza di elementi elusivi e la pendenza di una causa di forza maggiore imponevano di salvaguardare la validità dei titoli.
Merita accoglimento anche la censura sulla conclusione del procedimento. Pur in assenza di un termine espresso, la mancanza non attribuisce all’Amministrazione una facoltà di procrastinare sine die. Il Consiglio di Stato n. 8576 del 2022 ha individuato un termine residuale di 180 giorni ex art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990. Dall’entrata in vigore del decreto all’adozione dei provvedimenti sono decorsi oltre dieci mesi: il SUI è rimasto inerte e ha poi usato quel lasso temporale per dichiarare la decadenza, violando il dovere di correttezza.
La domanda risarcitoria è invece rigettata. Non basta l’accertamento dell’illegittimità: occorre la prova rigorosa degli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. La complessità interpretativa derivante dalla sovrapposizione tra il d.P.R. n. 394/1999 e la disciplina d’urgenza esclude la colpa grave dell’Amministrazione, e la società non ha provato il danno patrimoniale. Il ricorso è accolto in parte qua, con annullamento dei quattro provvedimenti e ordine al SUI di completare le verifiche.
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Nota della Redazione
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