Riesercizio del potere e nullità per violazione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 396 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo provvedimento di rigetto di un’istanza già definita da un giudicato di annullamento è nullo quando riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale ovvero si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni della decisione. Nel riesercizio del potere l’Amministrazione è vincolata alle statuizioni conformative nascenti dal giudicato e non può riaffermare, in sede di nuovo parere del Comitato di Verifica, la eziopatogenesi eredo-costituzionale della patologia già esclusa dalla CTU e dalla sentenza confermata in appello. L’azione di annullamento proposta avverso il nuovo atto è riqualificabile d’ufficio in azione di nullità nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. a), e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere in congedo della Guardia di Finanza, vittima di un grave incidente in servizio, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni fisiche. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva invece negato l’interdipendenza della patologia neuropsicologica, reputandola di genesi eredo-costituzionale. Il diniego del 2009 era stato annullato da questa Sezione con sentenza n. 107 del 30 marzo 2015, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4667/2022, passata in giudicato.

Con determinazione del 19 dicembre 2022 il Comando Generale, conformandosi a un nuovo parere del Comitato reso il 22 settembre 2022, ha nuovamente respinto l’istanza del 21 ottobre 2004 con le medesime motivazioni. Il ricorrente ha impugnato il nuovo rigetto deducendo la violazione e l’elusione del giudicato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne dispone l’estromissione dal giudizio, qualificando il parere del Comitato come atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva. La relativa lesività discende dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito.

Quanto al primo motivo, il Tribunale riqualifica d’ufficio la domanda di annullamento in azione di nullità per violazione del giudicato, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. a), e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. Il potere di riqualificazione ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. opera nei limiti degli elementi sostanziali della domanda, in ragione del raffronto tra il contenuto del nuovo rigetto e il giudicato formatosi sul primo. La trattazione in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio, non costituisce motivo di nullità ex art. 87, ultimo comma, cod. proc. amm.

Il vincolo conformativo scaturente dalle pronunce di primo e secondo grado attiene all’accertamento dell’interdipendenza tra l’evento traumatico in servizio e la patologia lamentata. Esso si fonda sull’esclusione della riconducibilità della patologia esclusivamente a un fattore eredo-costituzionale, esclusione già affermata dalla CTU e recepita dalla sentenza n. 107/2015.

Il nuovo parere e il conseguente rigetto si pronunciano in senso contrario all’accertamento giudiziale, riaffermando la medesima eziopatogenesi eredo-costituzionale già esclusa. Essi risultano pertanto resi in palese violazione del giudicato, che è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati o contrasti con precise prescrizioni della decisione.

Il Collegio richiama l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. L’Amministrazione non può prescindere dal vincolo di giudicato sul nesso di interdipendenza, né ribadire l’esclusiva genesi eredo-costituzionale.

Accolto il primo motivo, con assorbimento delle restanti doglianze, la determinazione del 19 dicembre 2022 è dichiarata nulla. Il Comando Generale deve ripronunciarsi sull’istanza entro centoventi giorni dalla pubblicazione, nel rigoroso rispetto del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comando.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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