Rinuncia all’appello in gara e compensazione delle spese (C.G.A.R.S. n. 58 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello dichiarata in udienza dal difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., e non opposta dalle altre parti costituite, determina la definizione del giudizio di secondo grado con il solo dare atto dell’intervenuta rinuncia. Il Collegio, in assenza di opposizione, non procede all’esame dei motivi e definisce il grado di giudizio dichiarando la rinuncia. La compensazione delle spese del grado può essere disposta in ragione del complessivo assetto della vicenda.

Il Fatto

Il Comune aveva avviato una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dell’appalto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a mensa scolastica, con criterio del miglior prezzo e base d’asta fissata in euro 483.150,00. Alla gara partecipavano tre operatori economici; risultava aggiudicataria una delle imprese concorrenti, mentre il Consorzio ricorrente impugnava l’aggiudicazione dinanzi al TAR Sicilia.

Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 1455/2025, rigettava il ricorso, ritenendo ammissibile l’offerta della controinteressata formulata in termini di ribasso percentuale e riconducibile a un errore emendabile, nonché non ostativo il profilo degli oneri di sicurezza. Il Consorzio proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Nel corso dell’udienza pubblica il difensore di parte appellante, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La rinuncia è intervenuta prima che il Collegio esaminasse i motivi di impugnazione, i quali non sono stati pertanto scrutinati nel merito.

Il Collegio ha rilevato l’assenza di opposizione da parte delle controparti costituite. Il Comune e la parte privata appellata avevano concluso per l’infondatezza dell’appello con rispettive memorie, ma non hanno contrastato la rinuncia.

In tale quadro, il C.G.A.R.S. non può che dare atto dell’intervenuta rinuncia. La decisione si esaurisce in questo accertamento, che definisce il giudizio di secondo grado senza alcuna pronuncia sul merito delle doglianze articolate dall’appellante.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione del presente grado di giudizio, in ragione del complessivo assetto della vicenda. Resta ferma la declaratoria di irrilevanza dei profili sostanziali già decisi dal TAR, che l’appello non ha più rimesso in discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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