Doppia conformità e onere probatorio nel diniego di sanatoria edilizia (C.G.A.R.S. n. 42 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, trasfuso nell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la doppia conformità dell’opera abusiva: la rispondenza della costruzione alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della sua realizzazione, quanto a quello della presentazione della domanda di sanatoria. La sola conformità sopravvenuta, invocata in termini di ragionevolezza dell’azione amministrativa, non integra il presupposto di legge. Grava inoltre sul richiedente la sanatoria l’onere della prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’ordinamento. La tesi di una sanatoria atipica, distinta dall’accertamento di conformità tipico, non è idonea a rendere recessivo il requisito della doppia conformità.

Il Fatto

Con una concessione edilizia del 2004 il Comune autorizzava i proprietari alla realizzazione di un terrazzo e alla demolizione e ricostruzione di una porzione dell’immobile. Nel corso dell’esecuzione venivano eseguiti interventi in difformità dal titolo assentito. Seguivano due domande di sanatoria: la prima, relativa a un intervento di interramento artificioso dello spazio aderente al manufatto, veniva rigettata nel 2010 e dava luogo a ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, indicato come pendente; la seconda, riferita alla realizzazione di una cisterna interrata a due vasche e di un locale tecnico, veniva respinta con il diniego prot. n. 6554 del 6 marzo 2014.

Avverso quest’ultimo diniego i proprietari proponevano ricorso dinanzi al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, che lo rigettava con la sentenza n. 2104/2023. Gli interessati hanno quindi appellato la pronuncia davanti al C.G.A.R.S., insistendo sulla conformità attuale dell’opera e sulla possibilità di una regolarizzazione meramente amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive la questione al punto centrale: la pretesa erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha reputato ostativa, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, la mancata dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione. Il TAR Sicilia non ha fondato il rigetto su una valutazione discrezionale o di opportunità, ma sull’applicazione di un presupposto qualificato come strutturale e indefettibile dell’istituto: la doppia conformità.

La censura degli appellanti non coglie il cuore argomentativo della decisione impugnata. L’argomentazione si sviluppa per larga parte lungo il versante della conformità alla disciplina vigente al tempo dell’istanza del 2011, mentre il profilo della conformità al tempo della realizzazione dell’intervento rimane sostanzialmente indimostrato e, anzi, viene evocato in termini che confermano l’impostazione del primo Giudice, ammettendosi che l’opera potrebbe risultare almeno in parte in contrasto con lo strumento urbanistico allora vigente.

La critica, pertanto, non scardina la ratio decidendi: si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dell’istituto, priva della forza necessaria per rendere erronea l’applicazione della regola normativa operata in primo grado. A ciò si aggiunge un profilo autonomamente decisivo: le deduzioni sulla compatibilità urbanistica delle opere risultano formulate in termini generici e non sorrette da adeguata dimostrazione. Il Collegio richiama il principio generale secondo cui grava sul richiedente la sanatoria l’onere di fornire la prova rigorosa di tutti i presupposti richiesti dall’ordinamento.

Neppure la prospettata regolarizzazione meramente amministrativa, distinta dall’accertamento di conformità tipico, muta il quadro. La sentenza impugnata ha ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, applicandone coerentemente i presupposti, e l’appello non dimostra che il caso dovesse essere deciso secondo un diverso paradigma giuridico, dotato di autonomia e capacità espansiva tali da rendere recessivo il requisito della doppia conformità. La tesi della sanatoria atipica resta sul piano della sollecitazione di opportunità amministrativa, senza tradursi in una censura capace di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico-giuridico della motivazione.

L’appello è dunque respinto. Nulla si dispone sulle spese di lite in mancanza di costituzione del Comune appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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