Il Comune non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 671 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione risultata soccombente in sede giurisdizionale non perde il proprio potere di provvedere per il solo fatto della nomina e dell’insediamento di un commissario ad acta, al quale sia conferito il potere di provvedere per il caso di sua inerzia nell’ottemperanza al giudicato. Fino a quando il commissario non abbia provveduto, si determina una situazione di esercizio concorrente del potere tra l’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e il commissario, che deve provvedere in sua vece per ordine del giudice. La successiva adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso che manifesti la volontà dispositiva dell’ente, superando la lamentata inerzia, determina la cessazione della materia del contendere e legittima il rigetto dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente, utilmente collocata in graduatoria per la realizzazione di un programma di housing sociale, aveva ottenuto una sentenza favorevole che dichiarava l’illegittimità del silenzio serbato dal comune e ne ordinava la conclusione del procedimento. Il comune era rimasto inadempiente, così che il tribunale amministrativo aveva nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto, con facoltà di delega. Il comune, nelle more, adottava una deliberazione consiliare con cui confermava la permanenza dell’interesse pubblico all’attuazione del programma, riavviando l’istruttoria. La società ricorrente proponeva allora istanza di sostituzione del commissario, deducendo la persistenza dell’inerzia dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il tribunale respinge l’istanza, richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, secondo cui l’amministrazione soccombente conserva il potere di provvedere sino al momento in cui il commissario non abbia adottato l’atto dovuto. Nel caso di specie, la deliberazione consiliare n. 23 del 15 aprile 2025 non costituisce un atto meramente interlocutorio, bensì un provvedimento espresso con cui l’ente, disapprovando la proposta di declaratoria di superamento del programma, ha confermato l’attualità e la concretezza dell’interesse pubblico, dando così nuovo impulso al procedimento.

La corte evidenzia come il provvedimento assuma valenza dirimente, in quanto manifesta la volontà politico-amministrativa dell’organo consiliare, tipicamente competente in materia di piani territoriali e urbanistici ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000. Con tale atto il comune ha superato l’originaria inerzia, riattivando la fase istruttoria attraverso l’interlocuzione con tutte le ditte interessate, come richiesto dalla complessità della vicenda e dalle sopravvenienze fattuali e normative, tra cui l’adozione del PPTR e del PAI.

Quanto alla complessiva evoluzione procedimentale, il collegio osserva che l’istruttoria in corso risulta necessaria e doverosa, atteso il lungo tempo trascorso dall’avvio del programma e la verificata necessità di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica e di espletare le procedure di VIA/VAS, come già rappresentato dalla regione. In questo quadro, gli atti posti in essere dal comune non sono qualificabili come meri espedienti dilatori, ma come espressione dell’esercizio del potere pubblico. La conseguente cessazione dell’inerzia comporta il rigetto dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta.

Le spese di fase sono compensate per la complessità della vicenda, mentre il compenso per l’attività svolta dal commissario è posto a carico del comune, che ha provveduto solo dopo la nomina dello stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *