Nessuna retrodatazione virtuale dell’anzianità ai soli fini del concorso interno (TAR Lazio n. 1946 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso interno per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, l’anzianità utile ai fini della partecipazione e della valutazione dei titoli va accertata con riferimento alla collocazione in ruolo risultante alla data di presentazione della domanda. La pronuncia della Corte costituzionale che abbia dichiarato l’illegittimità di norme sul riordino delle carriere non incide automaticamente su tale collocazione. Non è configurabile un’anzianità meramente virtuale, riconosciuta ai soli fini della procedura concorsuale, in difetto di un preventivo adeguamento del ruolo. È infondata, pertanto, la domanda di retrodatazione giuridica della nomina. Parimenti infondata è la censura sulla mancata valutazione di corsi di formazione privi di esame o valutazione finale, non essendo iscrivibili in matricola.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ha impugnato il bando di concorso interno per soli titoli, indetto per la copertura di 2662 posti di vice ispettore, nella parte in cui non gli consentiva di accedere alla riserva di posti prevista dall’art. 1, comma 2, seconda parte, del bando e di far valere la retrodatazione giuridica della nomina a vice sovrintendente. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, assunta come idonea a modificare ex tunc il quadro normativo.

L’Amministrazione aveva respinto l’istanza di ammissione con riserva, rilevando che la qualifica rivestita non consentiva l’accesso alla riserva. Il ricorso introduttivo è stato poi integrato da quattro ricorsi per motivi aggiunti, con cui il ricorrente ha impugnato la scheda titoli, le note di non accoglimento, la graduatoria di merito e la successiva nomina a vice ispettore, lamentando un punteggio errato e chiedendo una collocazione migliore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Nella parte relativa alla retrodatazione, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9042 del 19 novembre 2025, che a sua volta richiama le sentenze n. 7553 del 2025, n. 5434 del 2025, n. 821 del 2025, n. 10230 del 2024 e n. 9644 del 2024. Da tali pronunce si evince che il bando faceva riferimento ai titoli risultanti dallo stato matricolare e che l’anzianità doveva ritenersi cristallizzata nel ruolo.

Il punto decisivo, osserva il Tribunale, è la collocazione in ruolo esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Questa non poteva ritenersi automaticamente adeguata alla pronuncia della Corte costituzionale, né modificata riconoscendo un’anzianità meramente virtuale e ai soli fini della procedura concorsuale. L’Amministrazione ha quindi correttamente operato tenendo conto della situazione esistente al momento del bando, in difetto di un preventivo adeguamento del ruolo.

Il Collegio aggiunge che la domanda di accertamento dell’obbligo di modificare le anzianità a seguito della pronuncia della Corte, pur ai soli fini del concorso, non rientrava nell’originario oggetto del giudizio, proposto come azione di annullamento della procedura concorsuale.

Quanto ai corsi e ai seminari di formazione, il Tribunale osserva che le circolari del 2018 e del 2017 dispongono espressamente l’iscrizione in matricola dei soli corsi che prevedono un esame o una valutazione finale. Nel caso concreto, i corsi indicati dal ricorrente non potevano essere trascritti, non essendo previsto alcun esame o valutazione finale. La ratio è chiara: una cosa è la frequenza con verifica delle conoscenze, altra cosa è l’attestato di mera partecipazione, privo di certezza sull’effettiva acquisizione delle competenze.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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