Migliorie tecniche in gara: sufficienza della relazione descrittiva (C.G.A.R.S. n. 27 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proposte migliorative che si limitino a estendere o a moltiplicare prestazioni già descritte nella legge di gara non esigono, in sede di offerta tecnica, il massimo grado di dettaglio richiesto per le varianti sostanziali. L’onere di relazione previsto dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto è soddisfatto quando, per ciascun servizio migliorativo, l’offerente indichi caratteristiche e modalità atte a migliorare la prestazione. La sostenibilità economica dell’offerta, invece, attiene alla separata verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e non può essere anticipata nel giudizio sull’ammissibilità delle migliorie.
Il Fatto
Nelle more della gara europea bandita dalla SRR per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Villabate ha esperito una procedura ‘ponte’ di otto mesi, per un importo a base d’asta di € 1.631.302,85 Iva esclusa. Alla gara partecipavano, tra gli altri, l’odierna appellante e la controinteressata, classificatasi prima con 96,477 punti e un ribasso del 25,938%.
L’appellante impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 1181/2025 accoglieva il quinto motivo, relativo alla doverosità della verifica di anomalia, e rigettava il terzo, ritenendo sufficientemente dettagliate le migliorie dell’aggiudicataria. Avverso tale capo è proposto l’appello, con contestuale istanza di declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse, rilevando che l’appello è comunque infondato nel merito. Osserva che restano sub iudice sia la nuova determinazione adottata in esecuzione della sentenza appellata, sia l’aggiudicazione della gara SRR, da esaminarsi nei rispettivi giudizi.
Il thema decidendum è circoscritto al solo capo che ha rigettato il terzo motivo, vertente sul grado di dettaglio delle migliorie relative a spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia e spurgo delle caditoie, disinfestazione e derattizzazione. Restano estranee al giudizio le censure sull’affidabilità dell’offerta, proprie della verifica di anomalia, e quelle sulla legge di gara, peraltro contrastanti con l’interesse dell’istante.
Nel merito, la Corte condivide la lettura del TAR: le proposte migliorative dell’aggiudicataria riguardano essenzialmente la quantità delle prestazioni già descritte in offerta, con conseguente soddisfacimento dell’onere di relazione ex art. 8 del Capitolato speciale d’appalto. Il dato emerge dalla relazione tecnica prodotta in atti.
Per ogni servizio migliorativo sono infatti evidenziate caratteristiche e modalità: quanto alla disinfestazione e derattizzazione, l’offerta precisa luoghi, numero degli interventi, mesi, mezzi, modalità di comunicazione all’ASP e strumenti di tutela della salute; analoghe indicazioni valgono per la pulizia di griglie e caditoie stradali, per lo spazzamento manuale, meccanico e misto e per le attrezzature.
La sostenibilità economica dell’offerta, osserva il Collegio, appartiene al separato giudizio sulla verifica di anomalia. Da qui il rigetto dell’appello e l’assorbimento della domanda risarcitoria, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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