Revoca dell’accoglienza SAI illegittima per difetto di contraddittorio e proporzionalità (TAR Sicilia n. 1043 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza nei confronti del beneficiario ha natura sostanzialmente sanzionatoria e postula un pieno ed effettivo contraddittorio endoprocedimentale, con preventiva comunicazione di avvio del procedimento. La preventiva comunicazione può essere omessa solo in presenza di particolari ragioni di urgenza e gravità, debitamente rappresentate nel provvedimento. Il provvedimento di revoca, discrezionale, deve fondarsi su una valutazione in concreto della singola fattispecie e sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 40, comma 1, lett. a), del D.M. 18.11.2019, non integrati dal primo atto di violazione del regolamento della struttura. La misura deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità, in linea con l’art. 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE, salvaguardando l’accesso all’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso.

Il Fatto

Il ricorrente, accolto dal 18.02.2023 in un progetto SAI adulti del Comune di Partinico, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha revocato l’accoglienza. Il provvedimento, comunicato il 07.08.2025, richiamava i fatti indicati in una denuncia sporta il 28.07.2025 e richiamava l’art. 40 del D.M. 18.11.2019.

Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia, ottenendo dapprima un decreto cautelare e poi un’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, imputando il provvedimento al solo Comune di Partinico. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione dell’Avvocatura erariale. L’eccezione è fondata: il provvedimento impugnato è atto dell’amministrazione comunale, ritualmente intimata e non costituita, e non è imputabile allo Stato. L’amministrazione statale va pertanto estromessa dal giudizio.

Nel merito il ricorso è accolto. I due motivi di censura — violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione dell’art. 40 del D.M. 18/11/2019 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e istruttoria — sono scrutinai congiuntamente.

La norma invocata dal Comune consente la revoca nei casi di violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura, compreso il danneggiamento doloso, ovvero di comportamenti gravemente violenti. Dalla documentazione in atti, e in particolare dalla stessa denuncia depositata dal Comune, emerge che non ricorre una violazione ripetuta: gli operatori riferiscono, su espressa domanda dell’autorità di P.S., che è la prima volta che il soggetto diviene violento, pur essendo già stato in passato aggressivo a livello verbale. La denuncia è stata inoltre presentata per danneggiamento, con espressa dichiarazione di non interesse alla prosecuzione dell’azione penale, mirando la struttura soltanto al trasferimento del soggetto.

Il primo atto di violazione del regolamento, in assenza di ulteriori elementi e di debita e puntuale motivazione, non integra dunque la previsione invocata. Il ricorrente non è stato preventivamente avvisato dell’avvio del procedimento e non ha potuto partecipare alla fase procedimentale. La revoca, di carattere essenzialmente discrezionale, postula una valutazione in concreto della singola fattispecie e un pieno contraddittorio, nel quale il ricorrente possa esercitare il diritto di difesa sugli addebiti mossi.

La natura sostanzialmente sanzionatoria della revoca implica che solo in presenza di particolari ragioni di urgenza e gravità si possa ovviare alla preventiva comunicazione: ipotesi non rappresentate nel provvedimento gravato. Il provvedimento non motiva nemmeno sulla proporzionalità della misura rispetto alla storia dell’interessato e al percorso di integrazione, come impone l’art. 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE. L’allontanamento avrebbe inciso su un soggetto privo di stabile dimora e di mezzi di sostentamento. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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