Sei scatti stipendiali anche per i carabinieri cessati a domanda (TAR Calabria n. 351 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232, si applica anche al personale dell’Arma dei carabinieri che chiede il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il beneficio dei sei scatti stipendiali va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, non costituendo l’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 una causa ostativa, poiché esso incide sul solo calcolo della base pensionabile. La legittimazione passiva spetta all’I.N.P.S., unico soggetto obbligato all’erogazione. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale. L’eccezione di prescrizione è infondata quando l’ente non provi la data di comunicazione dell’ultimo ordinativo di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, si era arruolato nel 1982 ed era cessato dal servizio a domanda nel gennaio 2019, con un’anzianità contributiva di circa 39 anni e un’età anagrafica di 55 anni, 10 mesi e 21 giorni. All’atto della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’ente previdenziale aveva calcolato l’importo senza includere i sei scatti stipendiali previsti dalla disciplina invocata.
Il lavoratore ha quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo. L’ente resistente ha eccepito la prescrizione, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la decadenza e il contrasto con il principio di copertura finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. II, 18 ottobre 2024 n. 8369 e 11 ottobre 2024 nn. 8160-8162), il termine quinquennale dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973 decorre non dalla cessazione dal servizio ma dall’ultimo ordinativo di pagamento. Essendo la prescrizione un’eccezione in senso proprio, grava sull’ente l’onere di provare la data di comunicazione all’interessato; nella specie l’I.N.P.S. non ha offerto tale prova, limitandosi a produrre il prospetto di liquidazione, atto unilaterale insufficiente. La sola emissione dei mandati o l’accredito delle somme non comprova la conoscenza dell’errore nel calcolo.
Infondata è anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, non rilevando che il prospetto di liquidazione sia atto dell’amministrazione datore di lavoro.
Nel merito il Tribunale ritiene fondata la domanda. L’ambito applicativo soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, include l’Arma dei carabinieri. La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Il dato testuale del comma 2 impone il riconoscimento dei sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale ma costituisce un onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. Il Collegio esclude infine il contrasto con il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost., trattandosi di limite per il legislatore e non per il giudice.
Il ricorso è quindi accolto, con obbligo per l’ente di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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