Legittimo il subappalto interno al consorzio stabile nelle giustificazioni di anomalia (TAR Piemonte n. 890 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta di un consorzio stabile, le maestranze che il concorrente dichiara di poter distogliere da altri cantieri non esauriscono la forza lavoro complessiva, ma costituiscono manodopera ulteriore e integrativa rispetto a quella già attiva. È quindi errato il calcolo che, assumendo quelle unità come unico contingente disponibile, ne deduca l’irrealizzabilità del cronoprogramma. La proposta economica può legittimamente ridurre l’incidenza di spese generali e utile d’impresa rispetto ai valori del prezziario, purché la rimodulazione sia giustificata e la stazione appaltante ne verifichi la congruità. Le censure che contestano il merito della discrezionalità tecnica senza allegare elementi oggettivi e riscontri probatori sono inammissibili.
Il Fatto
Una società di costruzioni ha partecipato alla procedura aperta indetta da un Comune per lavori di rifunzionalizzazione di residenze universitarie, di importo superiore a undici milioni di euro. All’esito della valutazione, un consorzio stabile ha conseguito il punteggio pieno, saturando integralmente il massimo previsto dal disciplinare di gara.
La stazione appaltante ha quindi avviato la verifica di congruità ex art. 110 d.lgs. 36/2023, chiedendo giustificazioni sia sulla proposta economica sia su quella tecnica. Il RUP, con il supporto della commissione e dei progettisti, ha ritenuto esaustivi i chiarimenti e ha disposto l’aggiudicazione. La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato gli atti chiedendo l’esclusione della prima classificata, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Le argomentazioni della ricorrente, anche se non condivisibili nel merito, sono dirette a evidenziare profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali: l’eventuale accoglimento si collocherebbe nel perimetro del sindacato estrinseco “forte”, non sostitutivo, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4898 del 2025 e n. 4337 del 2025.
Nel merito, il primo e il terzo profilo di anomalia muovono da un equivoco comune. Il consorzio non ha mai prospettato di eseguire i lavori con ventuno operai complessivi: ha indicato di poter impiegare, da maggio, ventuno dei lavoratori allora impegnati in un cantiere genovese con lavorazioni analoghe. Si tratta dunque di manodopera ulteriore, con esperienza specifica, destinata a integrare le maestranze già attive. Lo confermano i passaggi sulle opere impiantistiche affidate a una consorziata con settantuno dipendenti e sul possibile affiancamento, o sostituzione, dell’impresa esecutrice in caso di difficoltà.
Il Collegio ha poi rilevato che i calcoli della ricorrente assumono il costo medio orario del prezziario regionale, valore lordo che incorpora il 27,6% tra spese generali e utile. L’offerta migliorativa ridefinisce tale ripartizione, limitando le une all’8% e l’altro al 3%, con una giustificazione economica che la stazione appaltante ha reputato non incongrua e sulla quale la ricorrente non ha preso posizione.
Il secondo profilo di anomalia — la supposta necessità di radicali revisioni progettuali e di nuove condizioni di sicurezza — è stato giudicato inammissibile. La ricorrente non ha chiarito quali modifiche sarebbero imposte, né ha prodotto supporti tecnici o riscontri probatori, riducendosi a affermazioni unilaterali. La doglianza introdotta nella memoria conclusiva, secondo cui il concorrente non avrebbe indicato il numero di operai, è essa stessa inammissibile perché incompatibile con l’assunto del ricorso introduttivo.
Quanto al possibile avvicendamento dell’impresa esecutrice, al momento dell’adozione degli atti impugnati la sostituzione era del tutto eventuale: il rischio era privo di attualità e concretezza. Il consorzio stabile, inoltre, è titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante, unico interlocutore dell’amministrazione, mentre i mutamenti interni alla struttura consortile rilevano come rapporti interorganici. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese per due amministrazioni e condanna della ricorrente a rifondere le spese alle altre parti intimate.
Nota della Redazione
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