Ribasso d’asta e penale nelle opere a scomputo: giurisdizione e sorte (TAR Piemonte n. 896 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle convenzioni di urbanizzazione a scomputo degli oneri, la sorte del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario dei lavori è disciplinata dall’accordo tra le parti, che può legittimamente prevedere il versamento del ribasso all’amministrazione, anche in deroga all’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di libera scelta imprenditoriale non contrastante con norme imperative. Il privato che ha sottoscritto la convenzione recependo la delibera che impone il versamento del ribasso non ha interesse a contestare tale atto presupposto. La controversia sulla penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori a scomputo, applicata in forza del capitolato speciale d’appalto, appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attiene alla fase esecutiva del contratto d’appalto e non all’esecuzione dell’accordo sostitutivo, non potendo fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Conseguentemente il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte infondato.

Il Fatto

Con delibera del 2009 il Comune di Rivoli approvava un piano esecutivo di iniziativa privata per la costruzione di un complesso edilizio e delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La convenzione del 2010 quantificava le opere a scomputo degli oneri e autorizzava i proponenti a selezionare l’impresa esecutrice mediante procedura negoziata. La società aggiudicataria offriva un ribasso del 20%, con rideterminazione del valore delle opere e conseguente economia in favore del Comune.

All’esito del collaudo il Comune approvava il certificato, applicava una penale per il ritardo e accertava un credito complessivo di euro 466.571,07, avviando l’escussione delle polizze fideiussorie. I ricorrenti, coobbligati delle cooperative nelle garanzie, impugnavano la determinazione dirigenziale deducendo la violazione delle previsioni legislative sulla sorte del ribasso e l’illegittimità di una penale non convenzionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta due questioni. La prima riguarda la giurisdizione sulla pretesa al pagamento della penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori appaltati. La Sezione ricorda di essersi già pronunciata su identica impugnativa con la sentenza n. 41 del 2022, confermata dal Consiglio di Stato n. 3126 del 2025.

La convenzione di urbanizzazione è assimilabile a un accordo sostitutivo del provvedimento e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre la sua formazione, conclusione ed esecuzione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. Nel caso concreto, però, il Comune non ha azionato un diritto derivante dalla convenzione, ma ha fondato la pretesa sulla previsione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, che prevede la penale giornaliera per il mancato rispetto del termine di esecuzione delle opere.

La controversia attiene quindi alla fase esecutiva del contratto d’appalto e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo giurisprudenza pacifica citata dal Collegio. Per le censure sull’incameramento della garanzia in misura pari alla penale va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione.

Le residue censure, sulla sorte del ribasso d’asta, sono infondate nel merito. La tesi della parte è che lo scomputo estingua l’obbligo di versamento degli oneri mediante acquisizione delle opere al patrimonio comunale, rendendo irrilevante il risparmio da ribasso. Il Collegio richiama la motivazione della precedente pronuncia, che prende a riferimento quanto stabilito nell’accordo.

La convenzione ha espressamente regolato la sorte del ribasso: l’art. 11 impegna i proponenti a rispettare le procedure della delibera di Giunta comunale n. 178 del 2009, il cui punto 8 dispone che l’importo conseguente all’eventuale ribasso venga versato all’amministrazione dai titolari dei permessi di costruire. La pretesa del Comune trova dunque fondamento in disposizioni convenzionali accettate da tutte le parti.

Il Collegio aggiunge che il privato può assumere, nella convenzione, oneri anche maggiori di quelli previsti dalla legge, trattandosi di libera scelta imprenditoriale rientrante nell’autonomia privata e non contrastante con norme imperative. Quanto alla delibera richiamata, difetta in capo ai ricorrenti l’interesse a contestarne la legittimità, poiché il suo contenuto è stato recepito nella convenzione sottoscritta. Il ricorso è quindi respinto quanto alla pretesa sul ribasso e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *