Giurisdizione TSAP sui divieti di edificazione in fascia di rispetto idraulica (TAR Lombardia n. 2868 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e), del R.D. n. 1775/1933, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi idonei a incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Rientrano pertanto nella cognizione del TSAP le controversie relative all’osservanza dei divieti di edificazione nella fascia di rispetto idraulica e dei divieti di tombinatura dei canali. La circostanza che gli atti siano adottati da un Consorzio di Bonifica, ente pubblico preposto alla gestione delle acque, anziché da un’amministrazione istituzionalmente eletta alla materia, non esclude la giurisdizione speciale. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il difetto di giurisdizione, con possibilità di riproporre la domanda innanzi al TSAP nei termini di legge.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile residenziale, una vecchia cascina posta in prossimità di un canale per il quale il Consorzio di Bonifica esercita funzioni di polizia idraulica. All’esito di due sopralluoghi, il Consorzio ha contestato la realizzazione, in fascia di rispetto idraulica, di una recinzione, di un pilastro in muratura a sostegno di un cancello carraio e di un tratto di canale tombinato, in assenza delle necessarie autorizzazioni.
Con diffida prima e con l’atto prot. n. 266 del 13 gennaio 2022 poi, il Consorzio ha confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo che si sarebbe trattato di mera manutenzione su manufatti esistenti, ammessa nella fascia di rispetto. Il Consorzio ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del TSAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione. La norma di riferimento è l’art. 143, comma 1, lett. e), del R.D. n. 1775/1933, che devolve al TSAP le controversie sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche.
Il TAR richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 12962 del 2022, secondo cui la giurisdizione speciale si estende a ogni controversia su atti idonei a incidere in maniera immediata e diretta sul regime delle acque e del demanio, anche se non provenienti da amministrazioni istituzionalmente preposte. Nello stesso senso la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13898 del 2009, che ha riconosciuto la giurisdizione del TSAP sulla impugnazione di provvedimenti a salvaguardia del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto di un corso d’acqua.
Il Collegio osserva che gli atti impugnati tutelano direttamente la fascia di rispetto del canale, in relazione al divieto di edificazione, e lo stesso canale quanto al divieto di tombinatura senza assenso dell’Autorità di Polizia Idraulica, rispettivamente previsti dall’art. 32, comma 5, lett. g), del Regolamento consortile e dall’art. 8 del medesimo Regolamento, oltre che dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 3/2010.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al TSAP, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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