Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 824 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, si applica anche all’azione di esecuzione del giudicato amministrativo. La sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del ricorrente, attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e ritualmente notificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione, costituisce titolo idoneo all’ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario, individuato in un dirigente pubblico, resta assorbito in quello percepito presso l’amministrazione di appartenenza. Il Collegio segnala alla Procura regionale della Corte dei conti la serialità dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2733/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docente e di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali.
Il titolo era stato pubblicato il 24.10.2024, notificato a mezzo PEC l’08.11.2024 e divenuto definitivo. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento in linea capitale e per interessi, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
La notifica è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione. Alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevata la serialità dell’inadempimento del Ministero.
Nota della Redazione
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