Recupero somme in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (TAR Campania n. 1163 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di irripetibilità degli emolumenti corrisposti durante l’aspettativa per infermità, previsto dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, opera esclusivamente nei confronti del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, e non si estende al dipendente giudicato inidoneo in modo assoluto. Nei confronti di quest’ultimo, intervenuto il mancato riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’Amministrazione è tenuta a rideterminare il trattamento economico e a recuperare le somme indebitamente erogate. Il recupero costituisce esercizio di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., rispetto al quale resta ammessa la sola contestazione dell’an e del quantum dell’indebito. La clausola con cui il provvedimento di aspettativa fa salvo il recupero condiziona l’erogazione alla definizione del procedimento di riconoscimento e sospende il decorso della prescrizione decennale, che decorre dalla pronuncia conclusiva.
Il Fatto
La ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in congedo per inabilità fisica, era stata collocata in aspettativa per infermità per 522 giorni, dal 22 febbraio 2009 al 28 luglio 2010, con decreto prefettizio che le aveva attribuito il trattamento economico goduto in attività di servizio, facendo però salvo il recupero delle somme relative al periodo eccedente il dodicesimo mese, ove l’infermità non fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Non riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il Prefetto ha rideterminato il trattamento economico di effettiva spettanza e ha disposto la ripetizione, nella misura del 50%, delle somme corrisposte a titolo fisso e continuativo nel periodo considerato. In esecuzione, l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura ha chiesto la restituzione delle competenze non spettanti. La ricorrente ha impugnato la pretesa, deducendo la decadenza dell’Amministrazione per essere intervenuta la pronuncia sulla causa di servizio oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa, con conseguente irripetibilità degli importi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla portata applicativa dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007. La norma, nel garantire gli emolumenti in misura intera durante l’aspettativa sino alla pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio, riguarda il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. La sua ratio va colta nel permanere del rapporto organico con l’Amministrazione, che giustifica la tutela economica piena.
Nel caso di specie la ricorrente è stata giudicata non idonea al servizio in modo assoluto. La fattispecie resta quindi estranea all’ambito di applicazione della disposizione invocata, e la doglianza sulla mancata osservanza del termine decadenziale non può essere accolta. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, che comprende Cons. Stato, Sez. I, n. 1874/2020 e n. 1196/2020, nonché pronunce del giudice amministrativo di primo grado.
Correttamente, dunque, l’Amministrazione ha attivato la procedura di recupero delle eccedenze retributive. Il Collegio osserva che non avrebbe potuto operare diversamente, perché il recupero di somme indebitamente erogate ha carattere di doverosità e integra l’esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, correlato alle finalità di pubblico interesse cui le somme sono destinate. Si tratta di atti vincolati, di carattere non autoritativo, rispetto ai quali resta ferma per l’interessato la possibilità di contestare errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 1852/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5343/2019.
Quanto alla prescrizione decennale, il Collegio rileva che il decreto prefettizio di collocamento in aspettativa conteneva la clausola di salvezza del recupero condizionata all’esito del procedimento di riconoscimento. Tale riserva, come osservato dall’Avvocatura dello Stato, interrompe il termine prescrizionale: il successivo decreto prefettizio del 7 gennaio 2020 scioglie la riserva all’esito della definizione del procedimento. Ne deriva che la prescrizione può decorrere solo dalla pronuncia che ha definito la riserva sulla causa di servizio. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione del contrasto di orientamenti giurisprudenziali di primo grado.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.