Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 823 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alle statuizioni entro il termine assegnato dal giudice amministrativo. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza. Integrano i presupposti dell’azione l’attestazione di conformità all’originale del titolo e la notificazione dello stesso presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice. L’inerzia serbata dà luogo alla nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, e, ove il fenomeno assuma carattere seriale, alla trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero è stato condannato a corrisponderle somme a titolo di retribuzione professionale docente e di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali. Espone di avere notificato il titolo e di avere inutilmente atteso il pagamento.

Il Ministero si costituisce con mera costituzione formale e non contesta l’inottemperanza. Alla camera di consiglio la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione. Rileva che il titolo è stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Richiama in proposito T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, n. 3512 del 2024.

Accerta poi che il titolo è stato notificato via PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione soccombente e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Sul punto richiama T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, n. 3479 del 2024.

Poiché l’Amministrazione non ha ottemperato, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare altro dirigente della Direzione generale competente.

Il Collegio precisa che il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dal funzionario, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali, richiamando T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, n. 2439 del 2025 e T.A.R. Lombardia Brescia n. 458 del 2026. La ricorrente è onerata di avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Il Collegio rileva infine che l’inerzia sul mancato riconoscimento della retribuzione professionale ai docenti a tempo determinato ha assunto carattere seriale e dispone la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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