Ottemperanza per inerzia della p.a.: inadempimento e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 552 del 09.12.2025)
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Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo per l’azione di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario, purché sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e sia depositata la certificazione di passaggio in giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non si costituisce non assolve all’onere di provare l’avvenuto pagamento, con la conseguenza che il perdurare dell’inottemperanza è dato incontestato. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione al pagamento delle somme e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e comprendono le somme per l’eventuale attività commissariale.
Il Fatto
Una conducente, rimasta ferita in un incidente stradale causato dall’impatto della propria autovettura con un cinghiale, aveva proposto azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace, che aveva condannato la Regione al pagamento delle somme liquidate in suo favore e in favore del difensore antistatario. La sentenza, notificata alla Regione, era passata in giudicato senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento. I creditori proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la corresponsione coattiva delle somme.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, ritenendola sussistente per il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo e per il deposito della certificazione di passaggio in giudicato, richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Regione, non costituendosi, non aveva fornito prova dell’avvenuto adempimento, come richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e dai principi giurisprudenziali in materia.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con la precisazione che gli importi liquidati dal giudice ordinario vanno distinti per natura e decorrenza degli interessi. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto, ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
La decisione si segnala per l’ampia liquidazione delle spese di lite a carico della Regione, comprensive di ogni voce accessoria, oltre che per la nomina anticipata del commissario, strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela del creditore dinanzi alla persistente inerzia dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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