Ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta per retribuzione docente (TAR Piemonte n. 825 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia divenuto definitivo e sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale. L’azione esecutiva presuppone l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito per l’avvio delle azioni in danno dell’Amministrazione e applicabile anche all’ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario, quando affidato a un dirigente pubblico nell’esercizio dei compiti istituzionali, si considera compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Con quella pronuncia l’Amministrazione era stata condannata a corrispondergli una somma a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali.

Il titolo è stato pubblicato, notificato all’Amministrazione a mezzo PEC presso il domicilio reale e non è stato impugnato. L’Amministrazione si è costituita con mera costituzione formale e non ha dato esecuzione. Da qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, d.lgs. n. 149/2022, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta regolarmente a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato. Ricorrono dunque i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento.

Il Collegio ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della direzione competente.

Quanto al compenso commissariale, il Collegio ritiene che, essendo le funzioni affidate a un funzionario pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che coincide con quella resasi inadempiente. Le spese processuali sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio segnala infine che l’inerzia dell’Amministrazione non è isolata, inserendosi in un contenzioso divenuto seriale, con plurime condanne inottemperate sulla retribuzione professionale docenti. Dispone pertanto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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