Offerte condizionate e criteri tabellari: legittime le precisazioni sui servizi aggiuntivi (TAR Piemonte n. 751 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, quando la legge di gara prevede criteri di valutazione c.d. tabellari con attribuzione del punteggio secondo lo schema on/off, il punteggio deve essere riconosciuto al concorrente per il solo fatto che l’elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante sia presente nell’offerta. Non integra offerta condizionata la precisazione del concorrente che descriva le caratteristiche e i limiti oggettivi del servizio aggiuntivo offerto, quando tali precisazioni non siano vietate dal tenore letterale del disciplinare e non ne alterino radicalmente l’utilità per l’amministrazione. La valutazione dell’offerta tecnica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, insindacabile nel merito in assenza di errori di fatto macroscopici, illogicità o irragionevolezza manifesta.

Il Fatto

Una società ricorrente impugna il decreto con cui l’Università ha aggiudicato alla controinteressata una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro della durata di 36 mesi, avente ad oggetto la fornitura di materiale monografico, suddivisa in sette lotti. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 30 punti per la componente economica e 70 per quella tecnica.

All’esito delle operazioni, la controinteressata risulta prima con 92 punti, la ricorrente seconda con 91. La ricorrente deduce l’illegittimità del punteggio tecnico attribuito all’aggiudicataria, sia quanto ai criteri tabellari (in particolare i nn. 3, 4, 6 e 7), per avere l’aggiudicataria formulato un’offerta condizionata, sia quanto all’unico criterio discrezionale (n. 8). L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 631 del 16.12.2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di tardività dei documenti e della memoria difensiva depositati dalla ricorrente dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., termine dimidiato ex art. 119, comma 2, c.p.a. rispetto all’udienza pubblica. Richiamato l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al c.p.a., il Tribunale osserva che il termine delle ore 24:00 vale solo per gli atti non depositati in vista di un’udienza già fissata; diversamente, il deposito oltre le ore 12:00 è tardivo e inammissibile. Tali atti sono pertanto inutilizzabili.

Nel merito, quanto ai criteri tabellari, la doglianza è infondata. Riguardo all’accesso a copie digitali gratuite (criterio n. 3), la precisazione “se previsto dagli editori” non costituisce condizione, ma mera puntualizzazione sul rispetto delle regole del mercato editoriale e del diritto d’autore. Analogamente, per la fornitura di libri esauriti o usati (criterio n. 4), il riferimento alla disponibilità si limita a escludere un’obbligazione di risultato.

Quanto ai servizi novità (criterio n. 6) e approval plan (criterio n. 7), la limitazione alle pubblicazioni in lingua italiana, con la sola estensione delle ricerche bibliografiche all’inglese, non è vietata dall’art. 18 del disciplinare di gara. Il Collegio esclude che si tratti di offerta parziale o condizionata: il parallelismo con il servizio base non convince, poiché i servizi aggiuntivi richiedono al fornitore ricerche autonome; estenderli a tutte le lingue imporrebbe prestazioni gravose, se non impossibili, non proporzionate all’interesse perseguito. La stessa ricorrente ha ammesso di avere limitato il proprio servizio novità ad alcune lingue e di non avere offerto l’approval plan.

Va pertanto confermato che, trattandosi di criteri tabellari, la commissione non avrebbe potuto negare il punteggio sulla base di un’interpretazione non evincibile dal tenore letterale del disciplinare.

Quanto al criterio discrezionale n. 8, il Tribunale ribadisce che la valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori macroscopici, illogicità o irragionevolezza manifesta. La commissione ha riconosciuto la migliore qualità dell’offerta della ricorrente, giustificando il punteggio inferiore della controinteressata in ragione del minor numero di addetti e della maggiore sinteticità descrittiva. Il minor numero di addetti non impone un rapporto di stretta proporzionalità matematica. Il ricorso è quindi infondato e integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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