Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza sulla carta del docente (TAR Piemonte n. 748 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente eseguito il titolo giudiziale. La sopravvenuta esecuzione non elide l’interesse alla pronuncia sulle spese, che restano a carico dell’amministrazione quando l’adempimento sia intervenuto solo a seguito della iniziativa processuale della parte. Si applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente la declaratoria in presenza di sopravvenienze satisfattive. La condanna alle spese presuppone e riflette il ritardo nell’adempimento spontaneo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale Civile di Torino, Sezione Lavoro, distinte sentenze che accertavano il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per vari anni scolastici, e condannavano il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere.
Non essendo intervenuta l’esecuzione, le interessate proponevano ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’attuazione dei titoli. Nel corso del giudizio l’amministrazione adempiva, come dato atto dalla memoria depositata in vista della camera di consiglio. I ricorsi, proposti dal medesimo difensore, venivano riuniti ai sensi del decreto organizzativo del Presidente di Sezione in materia di carta del docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in vista dell’udienza, la parte ricorrente ha dato atto dell’adempimento dell’amministrazione a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi. La sopravvenuta esecuzione dei titoli priva di oggetto le domande di ottemperanza.
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, espressamente fondata sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente tale declaratoria quando la pretesa risulti soddisfatta in corso di causa.
Sul governo delle spese il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione ha eseguito il titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso, sicché non vi è ragione di addossare alla parte privata i costi della iniziativa giudiziale resasi necessaria.
Le spese sono pertanto poste a carico della parte resistente, liquidate per ciascun ricorso in complessivi € 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La decisione conferma l’orientamento per cui la satisfazione intervenuta dopo il ricorso non esime l’amministrazione dalla condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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