Accesso alle offerte tecniche e segreti commerciali nella trasparenza (TAR Emilia-Romagna n. 1644/2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti nelle procedure di gara, l’oscuramento delle offerte tecniche è legittimo solo se assistito da una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente che individui specificamente le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di effettivi caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva. Il generico riferimento al know-how aziendale non è sufficiente a limitare il diritto di accesso, prevalendo la trasparenza delle gare pubbliche. La comunicazione dell’aggiudicazione deve dare atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento, la cui mancata indicazione impedisce la decorrenza del termine per l’impugnazione.

Il Fatto

Il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di fornitura del vitto ai detenuti degli istituti penitenziari di Parma e Piacenza, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della procedura, la società ricorrente si era classificata al terzo posto con uno scarto minimo dalla prima graduata.

In sede di comunicazione dell’aggiudicazione, l’amministrazione non aveva dato atto delle decisioni sulle istanze di oscuramento presentate dai concorrenti. Successivamente, aveva reso disponibili le offerte tecniche dei primi due classificati in versione quasi integralmente oscurata, senza alcuna motivazione. La ricorrente aveva pertanto impugnato la decisione implicita di accoglimento delle richieste di oscuramento, chiedendo l’accesso integrale ai documenti per verificare la correttezza dei punteggi attribuiti.

La Motivazione della Corte

Il tribunale ha accolto il ricorso rilevando la violazione dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di dare atto, nella comunicazione di aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. L’omissione di tale adempimento non consente di desumere implicitamente la decisione dalla comunicazione stessa, con conseguente mancata decorrenza del termine di impugnazione, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384 e Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620.

La Corte ha poi esaminato il merito delle richieste di oscuramento, richiamando i principi elaborati in materia di segreti tecnici e commerciali. La limitazione dell’accesso richiede che l’offerente indichi puntualmente le singole informazioni da tutelare e comprovi l’effettiva sussistenza dei requisiti di segretezza oggettiva e soggettiva, come affermato da CdS sez. V, 29.11.2022, n. 10498 e TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 2 ottobre 2024, n. 17079.

Nel caso di specie, le istanze di oscuramento presentate dai primi due classificati erano fondate su motivazioni generiche, prive di specifica individuazione delle informazioni da proteggere e inidonee a comprovare l’esistenza di reali segreti industriali. L’attività di fornitura del vitto ai detenuti, peraltro, si connota per un servizio tendenzialmente standardizzato, che mal si concilia con la configurabilità di posizioni soggettive di segretezza tecnica.

Quanto alla stretta indispensabilità dell’accesso ai fini della difesa in giudizio, il tribunale l’ha ritenuta sussistente in re ipsa, considerato l’esiguità dello scarto di punteggio tra la ricorrente e la prima graduata e l’oscuramento quasi integrale del progetto tecnico. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione all’ostensione integrale dei documenti richiesti e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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