Terzo condono edilizio, vincolo relativo ostativo e silenzio mai assenso (TAR Sicilia n. 2315 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è condizione tout court ostativa alla sanatoria, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Il parere dell’autorità di tutela, in tale ipotesi, ha natura rigidamente vincolata, con la conseguenza che la preclusione opera per le opere comportanti nuove superfici e nuova volumetria e non richiede alcuna valutazione sul concreto impatto paesaggistico né sull’affidamento del privato. Ne deriva la dequotazione del vizio di omessa comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. Né può configurarsi un silenzio-assenso per inutile decorso del termine di centottanta giorni, poiché l’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 abilita il richiedente a impugnare il silenzio-rifiuto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato abitativo, ha presentato nel giugno 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per opere consistenti nella realizzazione di un vano w.c., di un locale seminterrato, di un vano tecnico e di muri di contenimento con passatoie. Nel marzo 2023 la Soprintendenza competente ha espresso parere negativo al mantenimento delle opere, sulla base della circolare n. 02/2022, ordinando contestualmente la riduzione in pristino.

Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Con motivi aggiunti il ricorrente ha gravato anche il diniego comunale di condono, adottato in recepimento del parere negativo. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, la formazione di un provvedimento tacito di assenso per decorso del termine di centottanta giorni e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta con priorità il terzo motivo, incentrato sull’assenza di istruttoria. Richiamata l’evoluzione della disciplina, il Tribunale osserva che l’art. 33 della legge n. 47/1985 riteneva ostativo il solo vincolo di inedificabilità assoluta; il terzo condono edilizio ha invece irrigidito il regime, non riproducendo la clausola dell’inedificabilità. La giurisprudenza amministrativa consolidata — tra cui Cons. Stato n. 8314 del 2024, Cons. Stato n. 9627 del 2024 e Cons. Stato n. 1214 del 2025 — esclude la sanatoria per le opere che abbiano comportato nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata.

Il quadro non muta nell’ordinamento siciliano. La l.r. Sicilia n. 15/2004 aveva recepito integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003; la successiva l.r. n. 19/2021 ne aveva ridimensionato la portata, ammettendo il condono anche in presenza di vincoli non assoluti. Tale norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 252/2022, che ha ricondotto il rinvio all’intero art. 32 e qualificato come norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali sui limiti del condono. Il C.G.A.R.S. n. 836 del 2023 ha quindi superato il precedente parere n. 291/2010.

Nel caso concreto, i decreti assessoriali n. 5098/1966 e n. 687-689/1979 hanno apposto il vincolo paesaggistico sull’intero arcipelago eoliano, confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001, che ha fatto venir meno il solo vincolo di immodificabilità. Il vincolo, quindi, opera senza soluzione di continuità dal 1966 e precede le opere. Dalla relazione tecnica emerge che gli interventi hanno realizzato nuove superfici, riconducibili alla Tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclusa dal perimetro del condono; né è dimostrata la conformità urbanistica.

Il parere impugnato è pertanto atto rigidamente vincolato. Da ciò il Collegio fa discendere la dequotazione del vizio partecipativo, non essendo il privato in grado di apportare elementi utili, e l’irrilevanza dell’aspettativa asseritamente ingenerata dall’inerzia dell’amministrazione. Quanto al dedotto silenzio-assenso, l’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 prevede espressamente la facoltà di impugnare il silenzio-rifiuto; né il silenzio si integra in presenza di vincolo ostativo. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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