Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sugli atti dell’Ordine dei Medici (TAR Piemonte n. 722 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice può desumere la carenza di interesse dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In tale categoria rientra anche la rinuncia irrituale, non notificata alle controparti, che costituisce qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La sostituzione dell’organo che ha adottato gli atti impugnati, con integrale assorbimento delle ragioni di contestazione, integra il venir meno dell’interesse per tutte le parti.

Il Fatto

I ricorrenti, professionisti iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, hanno impugnato le delibere con cui il Consiglio dell’Ordine, dopo una prima votazione negativa, ha convocato l’assemblea straordinaria degli iscritti per il 14 giugno 2022, al fine di approvare il rendiconto consuntivo del 2021 e l’assestamento di bilancio del 2022. Il ricorso ha investito anche il regolamento di contabilità e l’avviso di convocazione dell’assemblea.

L’ente si è costituito per resistere. Con ordinanza n. 693/2022 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Alcune parti sono intervenute ad adiuvandum. Nel corso del giudizio una ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato sono state depositate tre dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la posizione della ricorrente che ha depositato la rinuncia. Manca la prova della notifica alle altre parti, prescritta dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Tuttavia il comma 4 della stessa norma consente al giudice, anche in assenza delle formalità previste, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

La giurisprudenza amministrativa — richiamata nel testo con Cons. Stato, III, n. 3631 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, V, n. 1624 del 2024 — chiarisce che la rinuncia irrituale costituisce comunque qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, poiché la disposizione del comma 4 si applica anche all’atto di rinuncia non notificato alle controparti.

Quanto alle restanti parti, i difensori hanno depositato diverse dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, ciascuna riferita a una pluralità di ricorrenti e intervenienti. Il Collegio dichiara di non essere in grado di verificare se gli elenchi comprendano effettivamente tutte le parti istanti.

Ciononostante, il Tribunale ritiene venuto meno l’interesse per tutte. Da un lato, la ragione sostanziale della carenza di interesse risiede nella circostanza — evidenziata dagli stessi difensori — che nelle more del giudizio si è insediato un nuovo Consiglio dell’Ordine, con conseguente superamento delle ragioni di contestazione: il provvedimento impugnato risulta integralmente assorbito dall’attività successiva del nuovo organo. Dall’altro, nessun difensore ha evidenziato la persistenza dell’interesse rispetto ad alcuna delle parti patrocinate.

Tali elementi inducono univocamente a ritenere venuto meno l’interesse alla decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese della fase di merito sono compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della mancata opposizione dell’ente resistente e della particolarità della controversia; nulla per le parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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