Piano del Parco comunale non impugnabile prima dell’approvazione regionale (TAR Puglia n. 1151 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le delibere comunali di adozione e di approvazione del Piano del Parco, adottate ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19/1997 e della DGR n. 770/2014, non concludono l’iter procedurale di approvazione dello strumento di pianificazione dell’area protetta, che si perfeziona solo con la definitiva approvazione regionale. Trattandosi di atti endoprocedimentali, essi non sono idonei ad incidere in via immediata e diretta sugli interessi dei privati, con la conseguenza che il ricorso avverso gli stessi è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Ugento, in parte ricadente nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, impugnava la delibera di Consiglio Comunale con cui erano stati approvati gli elaborati definitivi del Piano del Parco e le controdeduzioni alle osservazioni, nonché la precedente delibera di adozione del Piano. La ricorrente deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il mancato accoglimento delle osservazioni presentate e l’illegittima inclusione delle proprie aree nel Parco. Il Comune di Ugento e la Regione Puglia non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, previo avviso ex art. 73 cod. proc. amm. sul profilo rilevato d’ufficio. Il Collegio ha ricostruito l’iter procedurale di approvazione dei Piani dei Parchi di rango regionale, disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale pugliese n. 770/2014, che prevede l’adozione dello strumento da parte dell’ente di gestione dell’area protetta, il deposito e la pubblicazione, la formulazione delle controdeduzioni, l’istruttoria dell’Ufficio Parchi e, infine, la trasmissione alla Giunta regionale, la quale prende atto del Piano e lo trasmette alla Commissione consiliare per il parere, prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

Dall’esame delle delibere impugnate, il Tribunale ha rilevato che il Comune di Ugento aveva adottato e successivamente approvato il Piano del Parco, trasmettendolo alla Regione Puglia per la definitiva approvazione. Tuttavia, l’iter procedurale non si era concluso, mancando i passaggi della presa d’atto da parte della Giunta regionale, del parere della Commissione consiliare e dell’approvazione consiliare. In assenza di tali passaggi, le delibere comunali non erano idonee ad incidere in via immediata e diretta sugli interessi della ricorrente, configurandosi come atti endoprocedimentali del procedimento pianificatorio.

Il Collegio ha precisato che la definitiva approvazione del Piano del Parco, con le relative previsioni conformative, non era ancora intervenuta, con la conseguenza che la lesione della posizione giuridica della società non era attuale ma solo eventuale e futura, dipendente dall’esito del procedimento regionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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